(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 37 del
                         12 settembre 2001)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
         Trattamento indennitario dei consiglieri regionali

    1.   Il   trattamento   indennitario   spettante  ai  consiglieri
regionali,  ai sensi dell'Art. 12, comma 4 dello statuto, si articola
in:
      a) indennita'  di  carica  come  disciplinata dall'Art. l della
legge   regionale   13 ottobre  1972,  n.  10  (Determinazione  delle
indennita'   spettanti   ai  membri  del  consiglio  e  della  giunta
regionale) come sostituito dall'Art. 1 della legge regionale 20 marzo
2000,   n.   21  (Sostituzione  dell'Art.  1  della  legge  regionale
13 ottobre  1972, n. 10 "Determinazioni delle indennita' spettanti ai
membri  del consiglio e della giunta regionale", sostituito dall'Art.
1  della  legge  regionale  23 gennaio  1984, n. 5 e modificato dalla
legge  regionale  17 agosto  1995,  n.  69  e  dalla  legge regionale
24 novembre  1995,  n. 84 e integrazioni alla legge regionale 1 marzo
1995,  n. 27 "Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei
consiglieri");
      b) rimborso spese;
      c) indennita' di missione;
      d) indennita' per fine mandato e assegno vitalizio.