(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 37 del 12 settembre 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Trattamento indennitario dei consiglieri regionali 1. Il trattamento indennitario spettante ai consiglieri regionali, ai sensi dell'Art. 12, comma 4 dello statuto, si articola in: a) indennita' di carica come disciplinata dall'Art. l della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennita' spettanti ai membri del consiglio e della giunta regionale) come sostituito dall'Art. 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 21 (Sostituzione dell'Art. 1 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 "Determinazioni delle indennita' spettanti ai membri del consiglio e della giunta regionale", sostituito dall'Art. 1 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 5 e modificato dalla legge regionale 17 agosto 1995, n. 69 e dalla legge regionale 24 novembre 1995, n. 84 e integrazioni alla legge regionale 1 marzo 1995, n. 27 "Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri"); b) rimborso spese; c) indennita' di missione; d) indennita' per fine mandato e assegno vitalizio.