(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 111 del 25 luglio 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Si intende apposto per decorso del termine di legge IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Al fine di disciplinare con apposita legge le aree industriali e le aree ecologicamente attrezzate di cui all'Art. 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, censisce le aree, le zone e i nuclei industriali gia' esistenti sul territorio regionale per individuare, con la partecipazione degli enti locali interessati, quelle dotate o da dotare delle infrastrutture e dei sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente. 2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente della giunta regionale decreta lo scioglimento degli organi dei consorzi per lo sviluppo industriale e dei servizi reali alle imprese operanti in Puglia e contestualmente nomina un commissario e due sub-commissari, tre revisori dei conti effettivi e due supplenti per ciascun consorzio, i quali assumono, per la durata di mesi sei, tutti i compiti e le funzioni dei disciolti organi. 3. Gli organi straordinari dei consorzi come sopra costituiti, coordinati mediante periodiche conferenze promosse dall'assessore all'industria, commercio e artigianato con la partecipazione di altre pubbliche amministrazioni interessate, per il conseguimento delle finalita' di cui al comma 1: a) provvedono alla ricognizione del patrimonio proponendo, ove necessaria, l'adozione di atti di competenza regionale o di altre pubbliche amministrazioni ed enti interessati; b) rilevano l'ammontare delle attivita' e delle passivita'; c) censiscono le aree assegnate e non utilizzate, nonche' gli opeifici e stabilimenti inattivi; d) determinano i criteri di riparto a carico delle aziende insediate dei costi di manutenzione delle opere, infrastrutture e impianti a servizio delle stesse, fissando le relative modalita' di riscossione; e) determinano i canoni e le tariffe per la fruizione dei servizi gestiti dal consorzio; f) adottano i diversi regolamenti che disciplinano l'organizzazione e l'attivita' del consorzio.