(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 111 del
                           25 luglio 2001)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
         Si intende apposto per decorso del termine di legge
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
    1. Al fine di disciplinare con apposita legge le aree industriali
e  le  aree  ecologicamente attrezzate di cui all'Art. 26 del decreto
legislativo  31 marzo  1998,  n.  112,  la  giunta  regionale,  entro
centottanta  giorni  dalla  data  di entrata in vigore della presente
legge,  censisce  le  aree,  le  zone  e  i  nuclei  industriali gia'
esistenti   sul   territorio   regionale   per  individuare,  con  la
partecipazione  degli  enti  locali  interessati,  quelle dotate o da
dotare  delle  infrastrutture  e dei sistemi necessari a garantire la
tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente.
    2.  Entro  trenta  giorni  dalla  data di entrata in vigore della
presente  legge,  il  presidente  della  giunta  regionale decreta lo
scioglimento  degli organi dei consorzi per lo sviluppo industriale e
dei  servizi  reali alle imprese operanti in Puglia e contestualmente
nomina  un  commissario  e due sub-commissari, tre revisori dei conti
effettivi  e  due  supplenti per ciascun consorzio, i quali assumono,
per  la  durata  di  mesi  sei,  tutti  i  compiti  e le funzioni dei
disciolti organi.
    3.  Gli  organi  straordinari dei consorzi come sopra costituiti,
coordinati  mediante  periodiche  conferenze  promosse dall'assessore
all'industria, commercio e artigianato con la partecipazione di altre
pubbliche  amministrazioni  interessate,  per  il conseguimento delle
finalita' di cui al comma 1:
      a) provvedono  alla ricognizione del patrimonio proponendo, ove
necessaria,  l'adozione  di  atti  di competenza regionale o di altre
pubbliche amministrazioni ed enti interessati;
      b) rilevano l'ammontare delle attivita' e delle passivita';
      c) censiscono  le  aree assegnate e non utilizzate, nonche' gli
opeifici e stabilimenti inattivi;
      d) determinano  i  criteri  di  riparto  a carico delle aziende
insediate  dei  costi  di  manutenzione delle opere, infrastrutture e
impianti  a  servizio delle stesse, fissando le relative modalita' di
riscossione;
      e) determinano  i  canoni  e  le  tariffe  per la fruizione dei
servizi gestiti dal consorzio;
      f) adottano    i    diversi    regolamenti   che   disciplinano
l'organizzazione e l'attivita' del consorzio.