(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della
               Regione Puglia n. 52 del 4 aprile 2001)
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
    Vista la deliberazione giunta regionale n. 1675, dell'11 dicembre
2000,  con  la quale la giunta regionale ha approvato gli indirizzi e
criteri  per  la  programmazione  delle  medie  e grandi strutture di
vendita  ai  sensi  dell'Art.  1,  comma  2,  lettera  a) della legge
regionale n. 24/1999;
    Vista  la  decisione  prot.  n.  2069,  verb.  n.  11, seduta del
18 dicembre  2000  della Commissione di controllo che ha rilevato che
"a  termini  dell'Art.  17, comma 32, della legge 15 gennaio 1997, n.
127,  il  controllo  di  legittimita'  sugli  atti  della  Regione si
esercita  esclusivamente  sui  regolamenti  e  inoltre  che  la legge
costituzionale  22 novembre  1999,  n.  1  prevede  che i regolamenti
stessi   debbano   essere  emanati  dal  presidente  della  giunta  e
conseguentemente  che  l'atto  soggetto  a  controllo preventivo puo'
essere solo il decreto emanato dal presidente della giunta".
    Vista  la  successiva  deliberazione  di  chiarimenti  n.  84 del
13 febbraio  2001  con  la  quale la giunta regionale ha approvato lo
schema  di  regolamento  per  la  programmazione delle medie e grandi
strutture di vendita;
    Visto  l'Art. 121 della Costituzione, cosi' come modificato dalla
legge  costituzionale  22 novembre  1999,  n.  1,  nella parte in cui
attribuisce  al  presidente  della  giunta regionale l'emanazione dei
regolamenti regionali;
                              E m a n a
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                      Natura del provvedimento
    1. Il presente regolamento contiene gli indirizzi e i criteri per
la  programmazione  delle  medie e grandi strutture di vendita di cui
all'Art.  1, comma 2, lettera a) della legge regionale 4 agosto 1999,
n.  24,  integrati con ulteriori direttive e indicazioni operative ai
comuni  per  l'attuazione  del  decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114, di riforma della disciplina del commercio.
    2.  La validita' temporale delle presenti disposizioni e' di anni
tre a decorrere dalla loro entrata in vigore.
    La  giunta  regionale,  si  riserva  la facolta' di aggiornare il
presente  studio  entro  sei mesi dall'entrata in vigore del presente
regolamento,   in   considerazione  del  tempo  trascorso  dalla  sua
formazione,  nonche'  dei  nulla  osta  concessi  successivamente  da
Commissari ad acta nominati dagli organi di giustizia amministrativa.