(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della
               Regione Puglia n. 81 del 4 giugno 2001)
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
    Vista  la  deliberazione  giunta  regionale  n. 446 del 12 aprile
2001,  con  la  quale  la  giunta  regionale  ha  approvato l'accesso
all'elenco regionale degli istruttori demaniali e dei periti delegati
tecnici. Determinazione dei compensi:
    Visto  l'Art. 121 della Costituzione, cosi' come modificato dalla
legge  costituzionale  22 novembre  1999,  n.  1,  nella parte in cui
attribuisce  al  presidente  della  giunta regionale l'emanazione dei
regolamenti regionali;
                               Emana:
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                  Elenco regionale degli istruttori
                    e dei periti delegati tecnici
    1.  Ai  sensi  dell'Art.  7  della  legge  regionale n. 7/1998 e'
istituito  presso  la  Regione Puglia l'elenco degli istruttori e dei
periti delegati tecnici per lo svolgimento di operazioni demaniali in
materia di usi civici.
    2.  L'elenco  regionale di cui al comma precedente e' composto di
due sezioni distinte e separate:
      a) sezione tecnica: periti delegati tecnici;
      b) sezione storico-giuridica: istruttori.
    3.  Per  essere  iscritto  all'elenco regionale, sezione tecnica,
ciascun aspirante deve:
      essere   regolarmente  iscritto  all'ordine  degli  architetti,
ingegneri,  dottori  in agraria e scienze forestali o al collegio dei
geometri, periti agrari o forestale e/o agrotecnico;
      presentare un dettagliato curriculum di attivita' professionale
relativo  alla  problematica  degli usi civici, indicante il luogo di
prevalente  svolgimento dell'attivita' stessa con attestati di lavoro
eseguiti,  di  eventuali  specializzazioni  conseguite,  vistate, ove
ritenuto necessario, dal relativo ordine o collegio di appartenenza;
      per  i  professionisti  il  cui  ordinamento  professionale non
preveda  la sistemazione e la liquidazione degli usi civici e che non
abbiano   gia'   espletato   incarichi   prima  del  28 gennaio  1998
occorrera',  oltre  a  quanto  indicato  in precedenza, presentare il
certificato  di  frequenza  di  un  corso  riconosciuto dalla Regione
Puglia  ai  sensi  dell'Art. 3 della legge regionale n.7/1998 e copia
dell'attestazione finale.
    4.    Per   essere   iscritto   all'elenco   regionale,   sezione
storico-giuridica,  e' necessario che l'aspirante dimostri attraverso
la  presentazione  di dettagliato curriculum professionale la propria
competenza in materia di usi civici. Dovra' documentare, altresi', la
maturata  esperienza  in  ricerche  storico - giuridiche attinenti la
materia  e  dimostrare  di  essere  in  grado  di prestare la propria
collaborazione  alle  operazioni di sistemazione demaniale cosi' come
meglio  specificate  all'Art.  68 e seguenti del regio decreto n. 332
del 26 febbraio 1928.
    5.  La gestione dell'elenco e' affidata all'assessorato regionale
all'agricoltura  -  ufficio  usi  civici  di  Bari.  La  domanda  per
l'iscrizione  all'elenco regionale diretta al presidente della giunta
regionale - per il tramite dell'assessore regionale all'agricoltura -
dovra' essere redatta in carta semplice e corredata da:
      1)   autocertificazione   relativa  al  possesso  dei  seguenti
requisiti:
      a) cittadinanza italiana;
      b) godimento dei diritti civili;
      c) carichi pendenti;
      d) indicazione della residenza;
      e) iscrizione  all'ordine  (per  gli  iscrivendi alla 1 sezione
dell'elenco);
      f) curriculum vitae professionale;
      2)  dichiarazione  dimostrativa  dei  requisiti  occorrenti  ad
attestare  le  mansioni  svolte  e  o  i  compensi  percepiti,  o  la
certificazione del commissariato o dell'ufficio regionale per gli usi
civici o altra amministrazione: da tale documentazione deve evincersi
la professionalita' specifica acquisita in materia di usi civici.