(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 25 del
                           20 agosto 2001)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLE GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    1.  Nell'Art.  12-bis della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11,
introdotto  dall'Art.  6  della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23,
dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
      "6-bis.  La ripartizione di cui al comma 6 non e' riferita alle
previsioni  di cassa le cui dotazioni rimangono espresse per ciascuna
unita' previsionale di base".
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.
      Cagliari, 13 agosto 2001
                               FLORIS