(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 25 del 20 agosto 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLE GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Nell'Art. 12-bis della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, introdotto dall'Art. 6 della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: "6-bis. La ripartizione di cui al comma 6 non e' riferita alle previsioni di cassa le cui dotazioni rimangono espresse per ciascuna unita' previsionale di base". La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Cagliari, 13 agosto 2001 FLORIS