(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 25 del
                           20 agosto 2001)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLE GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                         C o n t r i b u t o
    1.  Alle imprese artigiane individuali, societarie, cooperative e
consortili,  iscritte  all'albo  ai  sensi  dell'Art.  5  della legge
8 agosto 1985, n. 443, e aventi sede legale in Sardegna, e' accordato
un  contributo  annuo  in conto occupazione per ogni soggetto assunto
con contratto di apprendistato a norma del comma 1 dell'Art. 16 della
legge  24 giugno 1997, n. 196, pari a L. 7.000.000 per il primo anno,
L. 5.000.000 per il secondo, L. 4.000.000 per il terzo e L. 3.000.000
per gli anni successivi.
    2.  Il  contributo  di  cui al comma 1 e' incrementato del 30 per
cento  qualora  l'assunzione  riguardi  un disabile di cui alla legge
12 marzo 1999, n. 68.
    3.  I  contributi  di  cui al presente articolo sono concessi nei
limiti   degli   stanziamenti  annuali  iscritti  nei  corrispondenti
capitoli del bilancio.