(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 25 del 20 agosto 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLE GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. C o n t r i b u t o 1. Alle imprese artigiane individuali, societarie, cooperative e consortili, iscritte all'albo ai sensi dell'Art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e aventi sede legale in Sardegna, e' accordato un contributo annuo in conto occupazione per ogni soggetto assunto con contratto di apprendistato a norma del comma 1 dell'Art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196, pari a L. 7.000.000 per il primo anno, L. 5.000.000 per il secondo, L. 4.000.000 per il terzo e L. 3.000.000 per gli anni successivi. 2. Il contributo di cui al comma 1 e' incrementato del 30 per cento qualora l'assunzione riguardi un disabile di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68. 3. I contributi di cui al presente articolo sono concessi nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti nei corrispondenti capitoli del bilancio.