(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
           della Regione Toscana n. 27 del 27 agosto 2001)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.  Ai fini della tutela della salute umana, dell'igiene pubblica
e  dell'ambiente,  e'  vietato a chiunque l'utilizzo, l'abbandono, la
preparazione  o  la detenzione di esche o bocconi contenenti sostanze
velenose o nocive, come definiti al comma 2.
    2.  Il  divieto  si  applica  a  qualsiasi  alimento preparato in
maniera  da poter causare intossicazioni o lesioni all'animale che lo
ingerisce,  fatte  salve  le  attivita'  di  derattizzazione  di  cui
all'articolo 2.
    3.  Sono  fatte  salve  le  disposizioni  della  legge  regionale
12 gennaio  1994,  n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n.
157  -  Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per
il  prelievo  venatorio)  concernenti il divieto di uso dei bocconi e
delle  esche  avvelenate  come mezzi di caccia e le sanzioni relative
alla violazione di tale divieto.