(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 27 del 27 agosto 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. Ai fini della tutela della salute umana, dell'igiene pubblica e dell'ambiente, e' vietato a chiunque l'utilizzo, l'abbandono, la preparazione o la detenzione di esche o bocconi contenenti sostanze velenose o nocive, come definiti al comma 2. 2. Il divieto si applica a qualsiasi alimento preparato in maniera da poter causare intossicazioni o lesioni all'animale che lo ingerisce, fatte salve le attivita' di derattizzazione di cui all'articolo 2. 3. Sono fatte salve le disposizioni della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) concernenti il divieto di uso dei bocconi e delle esche avvelenate come mezzi di caccia e le sanzioni relative alla violazione di tale divieto.