(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 40 dell'11 settembre 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Sostituzione dell'art. 9 1. L'art. 9 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale) e' sostituito dal seguente: "Art. 9 (Cause di ineleggibilita' e incompatibilita' relative alle cariche di sindaco e vice sindaco). - 1. Non puo' essere eletto sindaco o vice sindaco: a) chi si trova in uno dei casi di ineleggibilita' previsti dall'Art. 15; b) il ministro di un culto; c) chi ha il coniuge, ascendenti, discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado, che coprano nell'amministrazione comunale il posto di segretario comunale. 2. Non puo' ricoprire la carica di sindaco o vice sindaco colui che ha il coniuge, ascendenti, discendenti, parenti o affini fino al secondo grado che siano appaltatori di lavori o di servizi comunali o in qualunque modo loro fideiussori.".