(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n.
                     40 dell'11 settembre 2001)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                      Sostituzione dell'art. 9

    1. L'art. 9 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione
diretta  del  sindaco,  del vice sindaco e del consiglio comunale) e'
sostituito dal seguente:
    "Art.  9  (Cause  di  ineleggibilita' e incompatibilita' relative
alle  cariche di sindaco e vice sindaco). - 1. Non puo' essere eletto
sindaco o vice sindaco:
      a) chi  si  trova  in  uno dei casi di ineleggibilita' previsti
dall'Art. 15;
      b) il ministro di un culto;
      c) chi  ha il coniuge, ascendenti, discendenti ovvero parenti o
affini  fino  al  secondo  grado,  che  coprano  nell'amministrazione
comunale il posto di segretario comunale.
    2.  Non  puo' ricoprire la carica di sindaco o vice sindaco colui
che  ha il coniuge, ascendenti, discendenti, parenti o affini fino al
secondo grado che siano appaltatori di lavori o di servizi comunali o
in qualunque modo loro fideiussori.".