(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n.
                     40 dell'11 settembre 2001)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                       Integrazione all'art. 8

    1.  Dopo il comma 5, dell'art. 8 della legge regionale 7 dicembre
1993,  n.  84  (Interventi  regionali  in favore della ricerca, dello
sviluppo  e  della  qualita),  da ultimo sostituito dall'art. 3 della
legge regionale 18 aprile 2000, n. 11, e' aggiunto il seguente:
    "5-bis.   I   progetti   di  ricerca  possono  essere  sviluppati
parzialmente  all'esterno  del  territorio  regionale  per un periodo
massimo  di  diciotto  mesi, a condizione che la tecnologia acquisita
sia  applicata  nell'impresa,  nel  consorzio o nel centro di ricerca
richiedente il contributo per il completamento del progetto.".