(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 40 dell'11 settembre 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Integrazione all'art. 8 1. Dopo il comma 5, dell'art. 8 della legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca, dello sviluppo e della qualita), da ultimo sostituito dall'art. 3 della legge regionale 18 aprile 2000, n. 11, e' aggiunto il seguente: "5-bis. I progetti di ricerca possono essere sviluppati parzialmente all'esterno del territorio regionale per un periodo massimo di diciotto mesi, a condizione che la tecnologia acquisita sia applicata nell'impresa, nel consorzio o nel centro di ricerca richiedente il contributo per il completamento del progetto.".