(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 40 dell'11 settembre 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. In attuazione dell'art. 17, commi 120 e 121, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo) e dell'art. 1 del decreto legislativo 21 settembre 2000, n. 282 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta in materia di potesta' legislativa regionale inerente il finanziamento dell'universita' e l'edilizia universitaria) la Regione, con la presente legge, provvede: a) al finanziamento dell'Universita' della Valle d'Aosta - Universite' de la Vallee d'Aoste, di seguito denominata Universita'; b) alla programmazione degli interventi in materia di edilizia universitaria. 2. La presente legge provvede, altresi', alla istituzione e alla disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario di cui all'art. 3, commi 20, 21, 22 e 23 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).