(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n.
                     40 dell'11 settembre 2001)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                              Finalita'

    1.  In  attuazione  dell'art.  17,  commi  120 e 121, della legge
15 maggio   1997,   n.   127   (Misure  urgenti  per  lo  snellimento
dell'attivita'  amministrativa  e  dei procedimenti di decisione e di
controllo)  e  dell'art. 1 del decreto legislativo 21 settembre 2000,
n.  282  (Norme  di  attuazione  dello statuto speciale della Regione
Valle  d'Aosta  in materia di potesta' legislativa regionale inerente
il  finanziamento  dell'universita'  e  l'edilizia  universitaria) la
Regione, con la presente legge, provvede:
      a) al  finanziamento  dell'Universita'  della  Valle  d'Aosta -
Universite' de la Vallee d'Aoste, di seguito denominata Universita';
      b)  alla programmazione degli interventi in materia di edilizia
universitaria.
    2.  La presente legge provvede, altresi', alla istituzione e alla
disciplina   della   tassa  regionale  per  il  diritto  allo  studio
universitario  di  cui  all'art. 3, commi 20, 21, 22 e 23 della legge
28 dicembre  1995,  n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica).