(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 39 del 19 settembre 2000) (Provincia di Bolzano) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2066 del 13 giugno 2000; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Soggezione a vincolo idrogeologico-forestale permanente 1. La soggezione al vincolo permanente per scopi idrogeologico-forestali, in seguito denominato "vincolo", di cui all'art. 3 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, in seguito denominata "Ordinamento forestale", avviene su iniziativa della ripartizione provinciale foreste, in seguito chiamata "Ripartizione foreste" secondo le modalita' previste dai seguenti commi. 2. Qualora il direttore dell'ispettorato forestale territorialmente competente, in seguito denominato "ispettorato forestale", ravvisi la sussistenza delle condizioni per la soggezione a vincolo, egli formula la relativa proposta al comitato forestale provinciale. 3. Il direttore dell'ispettorato forestale allega a tale proposta una relazione tecnica contenente la descrizione dei terreni attualmente soggetti a vincolo e di quelli di cui si richiede il vincolo, i relativi estratti di mappa catastale e una corografia in scala adeguata, e comunque non inferiore alla scala 1:10.000. 4. Una copia della proposta viene notificata ai proprietari terrieri e trasmessa al comune territorialmente competente, in seguito denominato "comune", per la pubblicazione all'albo pretorio per i successivi qundici giorni. Entro il termine di trenta giorni dalla notificazione o pubblicazione possono essere presentate eventuali osservazioni all'ispettorato forestale. 5. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4 il direttore dell'ispettorato forestale trasmette al comitato forestale provinciale la proposta motivata corredata dalla documentazione nonche' dalle osservazioni pervenute nei termini. Il comitato forestale provinciale decide sulla proposta entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione completa sentito il parere del direttore della ripartizione foreste. 6. La decisione di cui al comma 5 viene notificata ai proprietari dei relativi terreni, trasmessa al comune e, qualora il vincolo venga disposto, anche pubblicata per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione. 7. Il nuovo vincolo diviene efficace nei confronti dei suddetti terreni 30 giorni dopo la pubblicazione di cui al comma 6.