(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Trentino-Alto
                 Adige n. 39 del 19 settembre 2000)
                       (Provincia di Bolzano)
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
    Vista  la  deliberazione  della  giunta  provinciale  n. 2066 del
13 giugno 2000;
                              E m a n a
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
       Soggezione a vincolo idrogeologico-forestale permanente
    1.    La    soggezione    al   vincolo   permanente   per   scopi
idrogeologico-forestali,  in  seguito  denominato  "vincolo",  di cui
all'art. 3 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, in seguito
denominata  "Ordinamento  forestale",  avviene  su  iniziativa  della
ripartizione  provinciale  foreste, in seguito chiamata "Ripartizione
foreste" secondo le modalita' previste dai seguenti commi.
    2.    Qualora    il    direttore    dell'ispettorato    forestale
territorialmente   competente,  in  seguito  denominato  "ispettorato
forestale", ravvisi la sussistenza delle condizioni per la soggezione
a  vincolo,  egli  formula la relativa proposta al comitato forestale
provinciale.
    3. Il direttore dell'ispettorato forestale allega a tale proposta
una   relazione   tecnica   contenente  la  descrizione  dei  terreni
attualmente  soggetti  a  vincolo  e  di quelli di cui si richiede il
vincolo,  i  relativi estratti di mappa catastale e una corografia in
scala adeguata, e comunque non inferiore alla scala 1:10.000.
    4.  Una  copia  della  proposta  viene  notificata ai proprietari
terrieri  e  trasmessa  al  comune  territorialmente  competente,  in
seguito  denominato  "comune", per la pubblicazione all'albo pretorio
per  i  successivi  qundici giorni. Entro il termine di trenta giorni
dalla   notificazione   o  pubblicazione  possono  essere  presentate
eventuali osservazioni all'ispettorato forestale.
    5. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma
4  il  direttore  dell'ispettorato  forestale  trasmette  al comitato
forestale   provinciale   la   proposta   motivata   corredata  dalla
documentazione  nonche'  dalle osservazioni pervenute nei termini. Il
comitato  forestale  provinciale  decide sulla proposta entro novanta
giorni  dal  ricevimento  della  documentazione  completa  sentito il
parere del direttore della ripartizione foreste.
    6. La decisione di cui al comma 5 viene notificata ai proprietari
dei relativi terreni, trasmessa al comune e, qualora il vincolo venga
disposto,  anche  pubblicata  per  estratto  nel Bollettino ufficiale
della Regione.
    7.  Il  nuovo vincolo diviene efficace nei confronti dei suddetti
terreni 30 giorni dopo la pubblicazione di cui al comma 6.