(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Trentino-Alto
                 Adige n. 40 del 26 settembre 2000)
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
    Vista   la   deliberazione   della  giunta  provinciale  n.  2913
dell'11 agosto 2000;
                              E m a n a
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
    1.  Dopo  il comma 4 dell'Art. 6 del decreto del presidente della
giunta  provinciale  1  marzo  1994,  n.  6,  e' inserito il seguente
comma 4-bis:
    "4-bis.  In  deroga  a  quanto  stabilito  dal comma 4, l'assegno
giornaliero  e'  erogato ai destinatari, in via straordinaria, per un
periodo  massimo  di  quattordici giorni nell'arco di un anno solare,
nei seguenti casi:
      a) se  affidano l'assistenza a persona che sia parente o affine
entro il quarto grado sia della persona che assiste sia della persona
assistita,  anche  se il posto dove avviene l'assistenza non coincide
col luogo d'assistenza abituale;
      b) se  assistono  la  persona  non  autosufficiente al di fuori
dall'abituale ambiente familiare, ovvero la ricoverano in una casa di
riposo   o  in  un  centro  di  degenza  nella  forma  del  soggiorno
temporaneo.";
    2. Il comma 5 dell'Art. 6 del decreto del presidente della giunta
provinciale 1 marzo 1994, n. 6, e' cosi' sostituito:
    "5.  Se  una  persona non autosufficiente frequenta, per un tempo
non  superiore  a  cinque  ore  al giorno, una scuola, anche materna,
l'assegno   giornaliero  e'  corrisposto,  per  la  durata  dell'anno
scolastico   di   frequenza,   nella   misura  del  70%.  L'ammontare
dell'assegno   e'   ridotto   della  meta'  qualora  la  persona  non
autosufficiente  sia  ospitata  di giorno, per piu' di cinque ore, in
una struttura di ricovero o di assistenza.";
    3.  Dopo  il comma 5 dell'Art. 6 del decreto del presidente della
giunta  provinciale 1 marzo 1994, n. 6, e' inserito il seguente comma
6:
    "6.  Ai  fini di cui ai commi 4-bis e 5, il titolare dell'assegno
giornaliero   deve  comunicare  mensilmente  al  distretto  sanitario
territorialmente  competente  i  giorni  nei  quali  la  persona  non
autosufficiente e' ospitata in una struttura o presso parenti".
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della  Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
                             DURNWALDER
Registrato  alla  Corte  dei conti il 4 settembre 2000 Registro n. 1,
foglio n. 32