(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 40 del 26 settembre 2000) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2913 dell'11 agosto 2000; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. 1. Dopo il comma 4 dell'Art. 6 del decreto del presidente della giunta provinciale 1 marzo 1994, n. 6, e' inserito il seguente comma 4-bis: "4-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 4, l'assegno giornaliero e' erogato ai destinatari, in via straordinaria, per un periodo massimo di quattordici giorni nell'arco di un anno solare, nei seguenti casi: a) se affidano l'assistenza a persona che sia parente o affine entro il quarto grado sia della persona che assiste sia della persona assistita, anche se il posto dove avviene l'assistenza non coincide col luogo d'assistenza abituale; b) se assistono la persona non autosufficiente al di fuori dall'abituale ambiente familiare, ovvero la ricoverano in una casa di riposo o in un centro di degenza nella forma del soggiorno temporaneo."; 2. Il comma 5 dell'Art. 6 del decreto del presidente della giunta provinciale 1 marzo 1994, n. 6, e' cosi' sostituito: "5. Se una persona non autosufficiente frequenta, per un tempo non superiore a cinque ore al giorno, una scuola, anche materna, l'assegno giornaliero e' corrisposto, per la durata dell'anno scolastico di frequenza, nella misura del 70%. L'ammontare dell'assegno e' ridotto della meta' qualora la persona non autosufficiente sia ospitata di giorno, per piu' di cinque ore, in una struttura di ricovero o di assistenza."; 3. Dopo il comma 5 dell'Art. 6 del decreto del presidente della giunta provinciale 1 marzo 1994, n. 6, e' inserito il seguente comma 6: "6. Ai fini di cui ai commi 4-bis e 5, il titolare dell'assegno giornaliero deve comunicare mensilmente al distretto sanitario territorialmente competente i giorni nei quali la persona non autosufficiente e' ospitata in una struttura o presso parenti". Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. DURNWALDER Registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 2000 Registro n. 1, foglio n. 32