(Pubblicata nel suppl. straord. al Bollettino ufficiale della Regione
                Calabria n. 101 del 26 ottobre 2001)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    E'  di  competenza  della  Regione  la funzione amministrativa di
concessione  dei  nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi
civili di cui all'Art. 130 del decreto legislativo n. 112/1998.
    La  Regione,  ai  sensi  dell'art.  80,  comma  8  della legge 23
dicembre 2000,  n.  388,  si  avvale  dell'Istituto  nazionale  della
previdenza  sociale, per lo svolgimento della funzione concessoria di
cui  al  comma 2 dell'Art. 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n.  112  secondo  uno  schema  di  convenzione approvato dalla giunta
regionale e formulato sulla base delle intese raggiunte sulla materia
in sede di conferenza Stato-Regioni.
    3. Nello  schema  di convenzione sono individuate le modalita' di
svolgimento   delle   attivita',  le  sedi,  le  risorse  finanziarie
strumentali  e  organizzative  di  cui  all'Art.  3  del  decreto del
Presidente   del  Consiglio  dei  Ministri  del  26 maggio  2000,  da
trasferirsi   alla   sede  regionale  dell'Istituto  nazionale  della
previdenza  sociale, nelle forme e secondo le modalita' stabilite dai
provvedimenti  attuativi  dallo  stesso  decreto  del  Presidente del
Consiglio dei Ministri.
    4.  E' attribuita all'Istituto nazionale della previdenza sociale
anche  la  legittimazione passiva di cui al comma 3 dell'Art. 130 del
decreto legislativo n. 112/1998.
    5.  Per assicurare il rispetto dei diritti degli invalidi, ciechi
e   sordomuti,   nei   tempi  e  nelle  procedure  concessorie,  gia'
individuate  dalla normativa in materia, viene istituito un organismo
di  coordinamento  e  verifica,  nominato  dal  consiglio regionale e
composto  da tre dirigenti appartenenti al ruolo della giunta e/o del
consiglio  regionale,  di  cui uno con funzioni di coordinamento deve
ricoprire  o  aver  ricoperto  la  carica  di dirigente generale, tre
componenti  in  rappresentanze della assicurazioni di categoria e tre
componenti  in  rappresentanza  dei  patronati,  tutti  scelti previa
consultazione con gli organismi interessati.