(Pubblicata nel suppl. straord. al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 101 del 16 ottobre 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. All'Art. 1-quarter, comma 1, 2 interlinea, della legge regionale 28 agosto 2000, n. 14, al penultimo rigo, le parole "3 punti" sono sostituite con le parole "4 punti". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria. Catanzaro, 19 ottobre 2001 CHIARAVALLOTI