(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 33 del 16 agosto 2001)
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
    Visto  l'art. 5 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57, il
quale  al  comma  5-bis,  dispone  che  per  la  concessione  in  uso
temporaneo  di  terreni, edifici e locali di propreta' della Regione,
l'amministrazione  regionale  adotta apposito regolamento, sentita la
competente commissione consiliare;
    Visti  i  commi  1  e 4 del citato art. 5, per i quali i suddetti
beni possono, tra l'altro, essere concessi in uso gratuito, agli enti
strumentali della Regione, alle province, ai comuni, alle A.T.E.R. ed
alle universita';
    Visto  il  comma  5,  del  medesimo  art.  5, il quale prevede la
facolta'  per  l'amministrazione  regionale  di applicare particolari
agevolazioni  per  la  concessione  in  uso  di  detti  beni ad enti,
associazioni  ed  istituzioni  che svolgono una funzione di interesse
regionale in campo sociale, culturale e assistenziale;
    Visto   il   comma   3   dell'art.   8   della   legge  regionale
20 febbraio 1995,  n.  12,  il  quale  prevede  la  possibilita'  per
l'amministrazione  regionale  di concedere in uso gratuito immobili o
locali  propri alle organizzazioni di volontariato per lo svolgimento
delle attivita' delle stesse;
    Ritenuto  pertanto  di ricomprendere nel regolamento previsto dal
sopracitato  art. 5, comma 5-bis, della legge regionale n. 57/1971 le
predette  fattispecie di cui ai commi 4 e 5 dello stesso art. 5 ed al
comma  3  dell'art. 8 della legge regionale n. 12/1995, limitatamente
alla concessione dei beni in uso temporaneo;
    Ritenuto,  ai  fini  di cui al citato comma 5-bis, di individuare
criteri  generali  che  consentano  l'applicazione delle prescrizioni
regolamentari,   in   maniera  compiuta  e  flessibile,  a  tutte  le
fattispecie presenti;
    Ritenuto,  allo  scopo,  di  determinare  gli immobili oggetto di
concessione   in   uso   temporaneo  con  riferimento  alle  seguenti
specifiche categorie:
      a) edifici   di   particolare   valore   storico,  artistico  o
architettonico;
      b) edifici diversi da quelli di cui al punto a);
      c) aree esterne di pertinenza degli edifici di cui al punto a);
      d) aree esteme di pertinenza degli edifici di cui al punto b);
      e) altre aree esterne.
    Ritenuto  altresi' di determinare il costo di concessione su base
giornaliera  assumendo  a riferimento i prezzi medi unitari per metro
quadro applicati nel mercato per l'utilizzo da parte di terzi di beni
con   caratteristiche  analoghe,  con  la  specificazione  delle  due
componenti:
      a) canone di concessione;
      b) spese vive di gestione e funzionamento;
    Visto  il  parere  protocollo C.I. 353 del 22 marzo 2001 espresso
dalla  competente  commissione  consiliare sulla bozza di regolamento
allo   scopo  predisposta  dalla  direzione  regionale  degli  affari
finanziari e del patrimonio;
    Vista   la  relazione  prodotta  dal  competente  servizio  della
consulenza  tecnica della direzione regionale degli affari finanziari
e del patrimonio, n. 22481 del 7 novembre 2000, nonche' la successiva
relazione  del medesimo servizio n. 7106 del 9 aprile 2001, redatta a
seguito  delle  indicazioni  formulate  dalla  competente commissione
consiliare  relativamente  alla riduzione generale dei canoni, con le
quali   vengono  individuati  i  prezzi  congrui,  nelle  sopracitate
componenti,   con   riferimento  alle  categorie  di  classificazione
assunte, nonche' ai valori unitari predetti;
    Ritenuto di prevedere, in attuazione dei citati comma 4 dell'art.
5 della legge regionale n. 57/1971, e comma 3 dell'art. 8 della legge
regionale  n.  12/1995,  l'applicazione  della  sola  quota  di costo
relativa  alle  spese  vive  di  gestione  e  di funzionamento per la
concessione  in uso temporaneo dei beni ai soggetti previsti da dette
norme;
    Ritenuto,  in  relazione  alla  necessita'  di definire la misura
delle  particolari  agevolazioni  di  cui  all'art. 5, comma 5, della
legge  regionale n. 57/1971, per la concessione in uso temporaneo dei
beni immobili di cui trattasi ai soggetti di cui al medesimo comma 5,
di  assumere  a riferimento i principi delle norme relative al canone
ricognitorio   di   cui   alla   legge   n.  390/1986,  con  riguardo
all'applicazione del canone medesimo nella misura del 10 % del valore
di mercato;
    Ritenuto,  in coerenza con le richiamate norme relative al canone
ricognitorio, di determinare le particolari agevolazioni previste dal
citato  art.  5,  comma 5, da praticare ai soggetti individuati dalla
disposizione  medesima, nell'applicazione della riduzione al 10 % dei
canoni  di  concessione  previsti,  ferma  restando la quota di costo
relativa alle spese vive di gestione e di funzionamento;
    Ritenuto altresi' di prevedere:
      l'applicazione  di misure differenziate qualora sia previsto un
biglietto  di  ingresso,  ovvero  gli  spazi  siano utilizzati per la
vendita   delle   merci   esposte,   o  sia  prevista  una  quota  di
partecipazione comunque denominata;
      la  priorita'  delle esigenze dell'amministrazione regionale in
presenza di concomitanti richieste d'uso da parte di terzi;
      la   revisione  biennale  dei  prezzi  da  parte  della  giunta
regionale;
      la  facolta'  della giunta regionale di concedere gratuitamente
in  uso  temporaneo  i  beni immobili di proprieta' della Regione, in
presenza di attivita' di diretto interesse della Regione medesima;
    Considerato, in relazione alle altre indicazioni della competente
commissione consiliare, di prevedere inoltre nel regolamento:
      la possibilita' della concessione in uso gratuito temporaneo di
locali ai gruppi consiliari per le finalita' e nei limiti di cui alla
legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52;
      per  le  associazioni  e  le  istituzioni  cui sono applicabili
particolari  agevolazioni,  la  verifica  sulla  base  dei rispettivi
statuti,  dell'aderenza  dell'attivita' a quella prevista dalla legge
per  l'applicazione  delle  agevolazioni  medesime,  richiedendo, ove
necessario, l'iscrizione in particolari albi o elenchi;
      un  utilizzo  degli spazi concessi consono alle caratteristiche
del luogo e degli immobili.
    Dato  atto,  per  quanto  concerne le ulteriori indicazioni della
commissione  consiliare  relative  all'esclusione  del  pagamento dei
canoni  da parte della generalita' dei soggetti di diretta emanazione
della  Regione nonche' da parte dei soggetti associativi di carattere
politico,   che  la  disciplina  regolamentare  di  tali  fattispecie
presuppone l'emanazione di un'ulteriore norma di legge.
    Visto l'art. 42 dello statuto;
    Su  conforme deliberazione della giunta regionale n. 1604 dell'11
maggio 2001;

                              Decreta:

    1.  E'  adottato  il  "regolamento  per  la  concessione  in  uso
temporaneo  di terreni, edifici e locali di proprieta' della Regione,
ai  sensi dell'art. 5, comma 5-bis, della legge regionale 22 dicembre
1971,  n.  57",  nel  testo  allegato al presente provvedimento quale
parte integrante e sostanziale.
    2.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti di osservarlo e farlo
osservare come regolamento della Regione.
    3.  Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la
registrazione  e  sara'  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale della
Regione.
      Trieste, 22 maggio 2001
                                CIANI
Registrato alla Corte dei conti, di Trieste, il 27 luglio 2001
Atti  della  Regione  Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n.
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