(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 33 del 16 agosto 2001) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Visto l'art. 5 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57, il quale al comma 5-bis, dispone che per la concessione in uso temporaneo di terreni, edifici e locali di propreta' della Regione, l'amministrazione regionale adotta apposito regolamento, sentita la competente commissione consiliare; Visti i commi 1 e 4 del citato art. 5, per i quali i suddetti beni possono, tra l'altro, essere concessi in uso gratuito, agli enti strumentali della Regione, alle province, ai comuni, alle A.T.E.R. ed alle universita'; Visto il comma 5, del medesimo art. 5, il quale prevede la facolta' per l'amministrazione regionale di applicare particolari agevolazioni per la concessione in uso di detti beni ad enti, associazioni ed istituzioni che svolgono una funzione di interesse regionale in campo sociale, culturale e assistenziale; Visto il comma 3 dell'art. 8 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12, il quale prevede la possibilita' per l'amministrazione regionale di concedere in uso gratuito immobili o locali propri alle organizzazioni di volontariato per lo svolgimento delle attivita' delle stesse; Ritenuto pertanto di ricomprendere nel regolamento previsto dal sopracitato art. 5, comma 5-bis, della legge regionale n. 57/1971 le predette fattispecie di cui ai commi 4 e 5 dello stesso art. 5 ed al comma 3 dell'art. 8 della legge regionale n. 12/1995, limitatamente alla concessione dei beni in uso temporaneo; Ritenuto, ai fini di cui al citato comma 5-bis, di individuare criteri generali che consentano l'applicazione delle prescrizioni regolamentari, in maniera compiuta e flessibile, a tutte le fattispecie presenti; Ritenuto, allo scopo, di determinare gli immobili oggetto di concessione in uso temporaneo con riferimento alle seguenti specifiche categorie: a) edifici di particolare valore storico, artistico o architettonico; b) edifici diversi da quelli di cui al punto a); c) aree esterne di pertinenza degli edifici di cui al punto a); d) aree esteme di pertinenza degli edifici di cui al punto b); e) altre aree esterne. Ritenuto altresi' di determinare il costo di concessione su base giornaliera assumendo a riferimento i prezzi medi unitari per metro quadro applicati nel mercato per l'utilizzo da parte di terzi di beni con caratteristiche analoghe, con la specificazione delle due componenti: a) canone di concessione; b) spese vive di gestione e funzionamento; Visto il parere protocollo C.I. 353 del 22 marzo 2001 espresso dalla competente commissione consiliare sulla bozza di regolamento allo scopo predisposta dalla direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio; Vista la relazione prodotta dal competente servizio della consulenza tecnica della direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio, n. 22481 del 7 novembre 2000, nonche' la successiva relazione del medesimo servizio n. 7106 del 9 aprile 2001, redatta a seguito delle indicazioni formulate dalla competente commissione consiliare relativamente alla riduzione generale dei canoni, con le quali vengono individuati i prezzi congrui, nelle sopracitate componenti, con riferimento alle categorie di classificazione assunte, nonche' ai valori unitari predetti; Ritenuto di prevedere, in attuazione dei citati comma 4 dell'art. 5 della legge regionale n. 57/1971, e comma 3 dell'art. 8 della legge regionale n. 12/1995, l'applicazione della sola quota di costo relativa alle spese vive di gestione e di funzionamento per la concessione in uso temporaneo dei beni ai soggetti previsti da dette norme; Ritenuto, in relazione alla necessita' di definire la misura delle particolari agevolazioni di cui all'art. 5, comma 5, della legge regionale n. 57/1971, per la concessione in uso temporaneo dei beni immobili di cui trattasi ai soggetti di cui al medesimo comma 5, di assumere a riferimento i principi delle norme relative al canone ricognitorio di cui alla legge n. 390/1986, con riguardo all'applicazione del canone medesimo nella misura del 10 % del valore di mercato; Ritenuto, in coerenza con le richiamate norme relative al canone ricognitorio, di determinare le particolari agevolazioni previste dal citato art. 5, comma 5, da praticare ai soggetti individuati dalla disposizione medesima, nell'applicazione della riduzione al 10 % dei canoni di concessione previsti, ferma restando la quota di costo relativa alle spese vive di gestione e di funzionamento; Ritenuto altresi' di prevedere: l'applicazione di misure differenziate qualora sia previsto un biglietto di ingresso, ovvero gli spazi siano utilizzati per la vendita delle merci esposte, o sia prevista una quota di partecipazione comunque denominata; la priorita' delle esigenze dell'amministrazione regionale in presenza di concomitanti richieste d'uso da parte di terzi; la revisione biennale dei prezzi da parte della giunta regionale; la facolta' della giunta regionale di concedere gratuitamente in uso temporaneo i beni immobili di proprieta' della Regione, in presenza di attivita' di diretto interesse della Regione medesima; Considerato, in relazione alle altre indicazioni della competente commissione consiliare, di prevedere inoltre nel regolamento: la possibilita' della concessione in uso gratuito temporaneo di locali ai gruppi consiliari per le finalita' e nei limiti di cui alla legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52; per le associazioni e le istituzioni cui sono applicabili particolari agevolazioni, la verifica sulla base dei rispettivi statuti, dell'aderenza dell'attivita' a quella prevista dalla legge per l'applicazione delle agevolazioni medesime, richiedendo, ove necessario, l'iscrizione in particolari albi o elenchi; un utilizzo degli spazi concessi consono alle caratteristiche del luogo e degli immobili. Dato atto, per quanto concerne le ulteriori indicazioni della commissione consiliare relative all'esclusione del pagamento dei canoni da parte della generalita' dei soggetti di diretta emanazione della Regione nonche' da parte dei soggetti associativi di carattere politico, che la disciplina regolamentare di tali fattispecie presuppone l'emanazione di un'ulteriore norma di legge. Visto l'art. 42 dello statuto; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1604 dell'11 maggio 2001; Decreta: 1. E' adottato il "regolamento per la concessione in uso temporaneo di terreni, edifici e locali di proprieta' della Regione, ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis, della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57", nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 22 maggio 2001 CIANI Registrato alla Corte dei conti, di Trieste, il 27 luglio 2001 Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 303