(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 34 del 22 agosto 2001)
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
    Vista  la legge 26 febbraio 2001, n. 4, che all'Art. 8, comma 52,
autorizza  le  direzioni regionali, per le proprie esigenze operative
correnti,   a   sostenere   spese   per  l'acquisto  di  materiali  e
attrezzature  d'ufficio,  ivi  comprese  quelle  informatiche, libri,
riviste  e  pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso
l'accesso  a  pagamento  a banche dati on-line e inoltre spese per la
partecipazione del personale con qualifica non inferiore a segretario
a specifici corsi di aggiornamento professionale;
    Rilevato che, in attuazione delle finalita' suddette e' disposto,
tra  gli  altri,  a favore della direzione regionale dell'agricoltura
uno  stanziamento  di L. 100.000.000 per ciascuno degli anni dal 2001
al  2003,  a carico della unita' previsionale di base 52.3.61.1.1624,
al capitolo 6200;
    Ritenuto  di  procedere  agli  acquisti  di  cui ai commi 52 e 53
dell'Art.  8  della legge regionale n. 4/2001 attraverso una apertura
di credito a favore di un funzionario delegato;
    Visto   il   testo   di  regolamento,  in  allegato  al  presente
provvedimento,  per  l'esecuzione  del  citato  Art. 8, commi 52 e 53
della legge regionale n. 4/2001;
    Vista  la  legge ed il regolamento di contabilita' generale dello
Stato;
    Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale n. 2121 del
27 giugno 2001;
Decreta:      E' approvato il "Regolamento per l'esecuzione dell'Art.
8,  commi 52 e 53, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4", nel
testo  allegato  al  presente  provvedimento quale parte integrante e
sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  verra' inviato alla Corte dei conti per la
registrazione  e  successivamente pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 11 luglio 2001
TONDO  Registrato  alla  Corte  dei conti, Udine, addi' 7 agosto 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro n. 1, foglio n. 36
  Regolamento  di  esecuzione dei commi 52 e 53 della legge regionale
26 febbraio 2001, n. 4.
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
    1.  Il presente regolamento regionale, in esecuzione dei commi 52
e  53,  dell'Art.  8  della  legge  regionale  26 febbraio 2001, n. 4
disciplina  le  modalita'  di erogazione delle spese che la direzione
regionale dell'agricoltura effettua per le proprie esigenze operative
correnti,  le  autorizzazioni  necessarie,  i  termini giustificativi
delle  spese  effettuate  e  le  modalita' di pagamento delle stesse,
nonche'  i  limiti  delle facolta' conferite al funzionario delegato;
rientrano  nelle  esigenze operative correnti, le spese sostenute per
l'acquisto  di  materiali  e  attrezzature d'ufficio, comprese quelle
informatiche,  libri,  riviste  e  pubblicazioni  anche  su  supporto
informatico, compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line.
    2.  Per  materiali  e  attrezzature  d'ufficio,  comprese  quelle
informatiche, sono intesi:
      a) strumenti  di  calcolo e macchine d'ufficio quali ad esempio
fax;
      b) mezzi   ed  apparecchi  audiovisivi  e  televisivi,  lavagne
luminose;
      c) strumenti   informatici   quali   personal   computer  anche
portatili,  stampanti  anche  a  colori  ed altre periferiche quali a
titolo   esemplificativo  masterizzatori,  lettori  di  smart-card  e
scanner, nonche' software pachettizzato;
      d) materiali di ricambio e consumo;
      e) qualunque  altro  materiale si rendesse necessario e che non
rientra  nelle  ordinarie  tipologie dei beni forniti dalla direzione
regionale degli affari finanziari e del patrimonio;
      f) le spese sostenute per l'installazione, la manutenzione e la
riparazione dei materiali e delle attrezzature acquistate;
      g) beni oggetto di periodica fornitura da parte della direzione
regionale  degli affari finanziari e del patrimonio, nella ipotesi di
assoluta  urgenza  ed  indifferibilita'  di  provvedere all'acquisto,
esclusi comunque tutti gli arredi d'ufficio.
    Nell'ipotesi in cui l'acquisto riguardi attrezzature informatiche
e  software, deve essere garantita la compatibilita' con gli standard
regionali qualora esistenti.
    3.   Per   libri,   riviste,   pubblicazioni  anche  su  supporto
informatico,  compreso  l'accesso  a pagamento a banche dati on-line,
sono intesi:
      a) quelli  di  facile  consumo,  ovvero  acquistati  per essere
distribuiti   agli  impiegati  quali  strumenti  di  lavoro,  riviste
compresi i quotidiani il cui acquisto avviene presso le edicole;
      b) gli abbonamenti con fornitori di software per l'acquisizione
di materiale di aggiornamento tecnologico su supporto informatico;
      c) gli   abbonamenti   e   gli   acquisti   da   sottoporre  ad
inventariamento,  sono  di  competenza  dell'economo  generale  e non
rientrano nelle spese autorizzate con il presente provvedimento;
      d) accesso a riviste e/o banche dati on-line per lo svolgimento
dei compiti istituzionali della direzione.