(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 34 del 22 agosto 2001) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Vista la legge 26 febbraio 2001, n. 4, che all'Art. 8, comma 52, autorizza le direzioni regionali, per le proprie esigenze operative correnti, a sostenere spese per l'acquisto di materiali e attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line e inoltre spese per la partecipazione del personale con qualifica non inferiore a segretario a specifici corsi di aggiornamento professionale; Rilevato che, in attuazione delle finalita' suddette e' disposto, tra gli altri, a favore della direzione regionale dell'agricoltura uno stanziamento di L. 100.000.000 per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003, a carico della unita' previsionale di base 52.3.61.1.1624, al capitolo 6200; Ritenuto di procedere agli acquisti di cui ai commi 52 e 53 dell'Art. 8 della legge regionale n. 4/2001 attraverso una apertura di credito a favore di un funzionario delegato; Visto il testo di regolamento, in allegato al presente provvedimento, per l'esecuzione del citato Art. 8, commi 52 e 53 della legge regionale n. 4/2001; Vista la legge ed il regolamento di contabilita' generale dello Stato; Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2121 del 27 giugno 2001; Decreta: E' approvato il "Regolamento per l'esecuzione dell'Art. 8, commi 52 e 53, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4", nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto verra' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 11 luglio 2001 TONDO Registrato alla Corte dei conti, Udine, addi' 7 agosto 2001 Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro n. 1, foglio n. 36 Regolamento di esecuzione dei commi 52 e 53 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4. Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento regionale, in esecuzione dei commi 52 e 53, dell'Art. 8 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 disciplina le modalita' di erogazione delle spese che la direzione regionale dell'agricoltura effettua per le proprie esigenze operative correnti, le autorizzazioni necessarie, i termini giustificativi delle spese effettuate e le modalita' di pagamento delle stesse, nonche' i limiti delle facolta' conferite al funzionario delegato; rientrano nelle esigenze operative correnti, le spese sostenute per l'acquisto di materiali e attrezzature d'ufficio, comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line. 2. Per materiali e attrezzature d'ufficio, comprese quelle informatiche, sono intesi: a) strumenti di calcolo e macchine d'ufficio quali ad esempio fax; b) mezzi ed apparecchi audiovisivi e televisivi, lavagne luminose; c) strumenti informatici quali personal computer anche portatili, stampanti anche a colori ed altre periferiche quali a titolo esemplificativo masterizzatori, lettori di smart-card e scanner, nonche' software pachettizzato; d) materiali di ricambio e consumo; e) qualunque altro materiale si rendesse necessario e che non rientra nelle ordinarie tipologie dei beni forniti dalla direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio; f) le spese sostenute per l'installazione, la manutenzione e la riparazione dei materiali e delle attrezzature acquistate; g) beni oggetto di periodica fornitura da parte della direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio, nella ipotesi di assoluta urgenza ed indifferibilita' di provvedere all'acquisto, esclusi comunque tutti gli arredi d'ufficio. Nell'ipotesi in cui l'acquisto riguardi attrezzature informatiche e software, deve essere garantita la compatibilita' con gli standard regionali qualora esistenti. 3. Per libri, riviste, pubblicazioni anche su supporto informatico, compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line, sono intesi: a) quelli di facile consumo, ovvero acquistati per essere distribuiti agli impiegati quali strumenti di lavoro, riviste compresi i quotidiani il cui acquisto avviene presso le edicole; b) gli abbonamenti con fornitori di software per l'acquisizione di materiale di aggiornamento tecnologico su supporto informatico; c) gli abbonamenti e gli acquisti da sottoporre ad inventariamento, sono di competenza dell'economo generale e non rientrano nelle spese autorizzate con il presente provvedimento; d) accesso a riviste e/o banche dati on-line per lo svolgimento dei compiti istituzionali della direzione.