(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della
       Regione Friuli-Venezia Giulia n. 35 del 29 agosto 2001)
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
    Premesso  che, ai sensi dei commi 58 e seguenti dell'Art. 7 della
legge  regionale  26 febbraio 2001, n. 4, l'amministrazione regionale
e'  autorizzata  a  concedere  contributi  a  favore  dei  centri  di
assistenza   tecnica   alle  imprese  commerciali  (C.A.T.),  di  cui
all'art.11 della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, a fronte delle
spese di funzionamento degli stessi C.A.T.;
    Considerato  che  il  ricordato  intervento  finanziario e' stato
previsto  nell'ambito  di  un piu' vasto disegno normativo che, da un
lato,   prevede  l'attribuzione  dell'autorizzazione  regionale  all'
esercizio   dell'attivita',  conferendo  conseguentemente  ai  C.A.T.
rilevanza  di  tipo  pubblicistico  (art.  11,  comma  1, della legge
regionale  n.  8/1999), dall'altro l'attribuzione di funzioni proprie
della  stessa  amministrazione regionale (cfr. Art. 23-bis e seguenti
della stessa legge regionale n. 8/1999), ai sensi dell'Art. 11, comma
3 della legge regionale n. 8/1999;
    Ricordato  che  i  commi  58  e seguenti, dell'Art. 7 della legge
regionale  n.  4/2001,  costituiscono anche la concreta attuazione di
quanto  previsto  dal  ricordato  comma  1  dell'Art.  11 della legge
regionale  n.  8/1999  ("dovranno  essere previste relative misure di
sostegno  finanziario  per  la loro attivita'"), che non aveva potuto
trovare   compiuta   realizzazione,   in  assenza  di  una  norma  di
finanziamento,  nel  regolamento  adottato con decreto del presidente
della  giunta regionale 0188/Pres. del 5 giugno 2000 (registrato alla
Corte dei conti il 27 giugno 2000, registro n. 1, foglio n. 230);
    Ritenuto di procedere, pertanto, all'individuazione dei criteri e
delle  modalita'  di  assegnazione  dei  contributi di cui si tratta,
nonche'   ad   una   piu'  precisa  individuazione  delle  attivita',
attribuite  dalla  Regione  e,  in  particolare,  quelle puntualmente
previste  dalla  piu' volte ricordata legge regionale n. 8/1999 (Art.
11, comma 2);
    Considerato  che,  ai  sensi  di  quanto  previsto  dal  comma  1
dell'Art.  30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, le modalita'
di  concessione  di  contributi  devono  essere contenute in apposito
regolamento;
    Visto  il  regolamento  allegato  al  presente  atto, composto da
cinque  articoli,  recanti  appunto  i contenuti sopra sinteticamente
esposti;
    Ritenuto  di  poter  legittimamente procedere all'approvazione di
detto  regolamento,  anche alla luce della necessita' di garantire un
ulteriore   serie  di  servizi  alle  imprese  operanti  nel  settore
commerciale  e  del  terziario  e nella considerazione dell'accertato
interesse pubblico sotteso alla adozione del presente provvedimento;
    Richiamate:
      la legge regionale n. 4/2001, Art. 7, commi 58 e seguenti;
      la legge regionale n. 8/1999;
      la legge regionale n. 7/2000.
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta regionale, n. 2103 del
27 giugno 2001;
                              Decreta:
    1.  E'  approvato, ai sensi dell'Art. 30 della legge regionale n.
7/2000,  il  "Regolamento  per l'assegnazione dei contributi a favore
dei  centri  di  assistenza  tecnica  (Art. 7, commi 58, 59, 60 della
legge   regionale   n.  4/2001)",  nel  testo  allegato  al  presente
provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  verra' inviato alla Corte dei conti per la
registrazione  e  successivamente pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
      Trieste, 11 luglio 2001
                                TONDO
Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addi' 8 agosto 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio n. 315