(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 35 del 29 agosto 2001) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Premesso che, ai sensi dei commi 58 e seguenti dell'Art. 7 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, l'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere contributi a favore dei centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali (C.A.T.), di cui all'art.11 della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, a fronte delle spese di funzionamento degli stessi C.A.T.; Considerato che il ricordato intervento finanziario e' stato previsto nell'ambito di un piu' vasto disegno normativo che, da un lato, prevede l'attribuzione dell'autorizzazione regionale all' esercizio dell'attivita', conferendo conseguentemente ai C.A.T. rilevanza di tipo pubblicistico (art. 11, comma 1, della legge regionale n. 8/1999), dall'altro l'attribuzione di funzioni proprie della stessa amministrazione regionale (cfr. Art. 23-bis e seguenti della stessa legge regionale n. 8/1999), ai sensi dell'Art. 11, comma 3 della legge regionale n. 8/1999; Ricordato che i commi 58 e seguenti, dell'Art. 7 della legge regionale n. 4/2001, costituiscono anche la concreta attuazione di quanto previsto dal ricordato comma 1 dell'Art. 11 della legge regionale n. 8/1999 ("dovranno essere previste relative misure di sostegno finanziario per la loro attivita'"), che non aveva potuto trovare compiuta realizzazione, in assenza di una norma di finanziamento, nel regolamento adottato con decreto del presidente della giunta regionale 0188/Pres. del 5 giugno 2000 (registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2000, registro n. 1, foglio n. 230); Ritenuto di procedere, pertanto, all'individuazione dei criteri e delle modalita' di assegnazione dei contributi di cui si tratta, nonche' ad una piu' precisa individuazione delle attivita', attribuite dalla Regione e, in particolare, quelle puntualmente previste dalla piu' volte ricordata legge regionale n. 8/1999 (Art. 11, comma 2); Considerato che, ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'Art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, le modalita' di concessione di contributi devono essere contenute in apposito regolamento; Visto il regolamento allegato al presente atto, composto da cinque articoli, recanti appunto i contenuti sopra sinteticamente esposti; Ritenuto di poter legittimamente procedere all'approvazione di detto regolamento, anche alla luce della necessita' di garantire un ulteriore serie di servizi alle imprese operanti nel settore commerciale e del terziario e nella considerazione dell'accertato interesse pubblico sotteso alla adozione del presente provvedimento; Richiamate: la legge regionale n. 4/2001, Art. 7, commi 58 e seguenti; la legge regionale n. 8/1999; la legge regionale n. 7/2000. Su conforme deliberazione della giunta regionale, n. 2103 del 27 giugno 2001; Decreta: 1. E' approvato, ai sensi dell'Art. 30 della legge regionale n. 7/2000, il "Regolamento per l'assegnazione dei contributi a favore dei centri di assistenza tecnica (Art. 7, commi 58, 59, 60 della legge regionale n. 4/2001)", nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto verra' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. Trieste, 11 luglio 2001 TONDO Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addi' 8 agosto 2001 Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio n. 315