(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sicilia n. 45 del 14 settembre, 2001) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Visto lo statuto; Visto l'Art. 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della Regione Sicilia, approvato con decreto del Presidente della regione 28 febbraio 1979, n. 70; Visto l'Art. 7 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 14; Vista la lettera del Presidente dell'assemblea regionale siciliana 9 dicembre 1999 di assegnazione dello schema di regolamento per il prescritto parere alla commissione legislativa affari istituzionali; Considerato che i termini previsti dall'Art. 70-bis del regolamento interno dell'assemblea regionale siciliana per la resa del parere sono trascorsi; Udito il parere n. 121/2001 reso dal consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia nell'adunanza del 10 aprile 2001; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 267 del 28 maggio 2001; Su proposta dell'assessore regionale destinato alla presidenza, delegato alla protezione civile; Emana il seguente regolamento: Art. 1. Finalita' ed aree di applicazione 1. La Regione, in armonia con i principi generali dello Stato in materia di protezione civile ed in attuazione al disposto della legge regionale 31 agosto 1998, n. 14, incentiva il volontariato di protezione civile quale libera espressione di partecipazione, solidarieta' e pluralismo, promuove la formazione dei volontari, favorisce il loro apporto, complementare e non sostitutivo dell'intervento pubblico e privato, per il conseguimento delle finalita' di protezione civile, ossia delle attivita' volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio per beni e persone derivanti dalle condizioni di vulnerabilita' del territorio, al soccorso delle popolazioni sinistrate e ad ogni altra iniziativa necessaria ed indifferibile diretta a superare le emergenze connesse agli eventi di cui all'Art. 2 della legge n. 225 del 1992, nonche' alle attivita' di autoformazione ed addestramento dei volontari.