(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
         della Regione Sicilia n. 45 del 14 settembre, 2001)
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
    Visto lo statuto;
    Visto  l'Art.  2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del
Governo  e  dell'amministrazione della Regione Sicilia, approvato con
decreto del Presidente della regione 28 febbraio 1979, n. 70;
    Visto l'Art. 7 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 14;
    Vista   la   lettera   del  Presidente  dell'assemblea  regionale
siciliana 9 dicembre 1999 di assegnazione dello schema di regolamento
per   il   prescritto  parere  alla  commissione  legislativa  affari
istituzionali;
    Considerato   che   i   termini  previsti  dall'Art.  70-bis  del
regolamento  interno  dell'assemblea  regionale siciliana per la resa
del parere sono trascorsi;
    Udito  il  parere  n.  121/2001  reso  dal consiglio di giustizia
amministrativa  per  la  Regione  Sicilia nell'adunanza del 10 aprile
2001;
    Vista   la  deliberazione  della  giunta  regionale  n.  267  del
28 maggio 2001;
    Su  proposta  dell'assessore regionale destinato alla presidenza,
delegato alla protezione civile;
                   Emana il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                  Finalita' ed aree di applicazione
    1.  La Regione, in armonia con i principi generali dello Stato in
materia di protezione civile ed in attuazione al disposto della legge
regionale  31 agosto  1998,  n.  14,  incentiva  il  volontariato  di
protezione   civile   quale  libera  espressione  di  partecipazione,
solidarieta'  e  pluralismo,  promuove  la  formazione dei volontari,
favorisce   il   loro   apporto,   complementare  e  non  sostitutivo
dell'intervento  pubblico  e  privato,  per  il  conseguimento  delle
finalita'  di  protezione  civile,  ossia  delle attivita' volte alla
previsione  e  prevenzione  delle varie ipotesi di rischio per beni e
persone  derivanti dalle condizioni di vulnerabilita' del territorio,
al  soccorso  delle popolazioni sinistrate e ad ogni altra iniziativa
necessaria  ed indifferibile diretta a superare le emergenze connesse
agli  eventi  di  cui all'Art. 2 della legge n. 225 del 1992, nonche'
alle attivita' di autoformazione ed addestramento dei volontari.