(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 23 del 27 luglio 2001) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'Art. 121 della Costituzione, quarto comma, cosi' come modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1; Visto l'art. 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati" che prevede, tra l'altro, l'adozione da parte della Regione di direttive procedurali e tecniche per l'esercizio delle funzioni attribuite agli enti locali e per l'attivita' di controllo; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 649 del 18 giugno 2001 concernente "Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell'art. 5, legge regionale n. 25/1998 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), contenente norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli enti locali" con la quale e' approvato il regolamento in oggetto, acquisiti i pareri del comitato tecnico della programmazione di cui all'art. 26, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26, nonche' dei dipartimenti di cui all'Art. 41, comma 3, della medesima legge regionale n. 26; Vista la decisione n. 8 del 13 luglio 2001 con la quale la C.C.A.R.T. non ha riscontrato vizi di legittimita'; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. F i n a l i t a' 1. II presente regolamento definisce, in attuazione di quanto disposto dalla lettera e), comma 1, dell'art. 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25, "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati", le direttive tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni di gestione e di controllo attribuite agli enti locali, con particolare riferimento: a) all'approvazione dei progetti, ed all'autorizzazione dell'esercizio degli impianti ove si effettuino le operazioni di smaltimento e di recupero previsti dagli allegati B) e C) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio", e successive modificazioni; b) all'approvazione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza di siti; c) all'effettuazione dei controlli relativi agli impianti ed interventi di cui alle lettere a) e b). 2. Ai fini di cui al comma 1, il presente regolamento e' suddiviso in due partizioni autonome, aventi ad oggetto, rispettivamente: 1) la disciplina tecnico-procedurale relativa agli impianti di cui alla lettera a) del comma 1, contenuta nel titolo I; 2) la disciplina relativa ai siti ed agli interventi di cui alla lettera b) del comma 1, in conformita' con il decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, "Regolamento recante criteri, procedure e modalita' per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni", contenuta nel titolo II.