(Pubblicato  nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 23 del
                           27 luglio 2001)
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
    Visto  l'Art.  121  della  Costituzione, quarto comma, cosi' come
modificato  dall'art.  1 della legge costituzionale 22 novembre 1999,
n. 1;
    Visto l'art. 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 "Norme
per  la  gestione  dei  rifiuti e la bonifica dei siti inquinati" che
prevede,  tra l'altro, l'adozione da parte della Regione di direttive
procedurali e tecniche per l'esercizio delle funzioni attribuite agli
enti locali e per l'attivita' di controllo;
    Vista  la  deliberazione  della  giunta  regionale  n. 649 del 18
giugno 2001 concernente "Regolamento regionale di attuazione ai sensi
della  lettera  e),  comma 1, dell'art. 5, legge regionale n. 25/1998
(Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati),
contenente   norme  tecniche  e  procedurali  per  l'esercizio  delle
funzioni  amministrative  e di controllo attribuite agli enti locali"
con  la  quale  e'  approvato  il regolamento in oggetto, acquisiti i
pareri  del comitato tecnico della programmazione di cui all'art. 26,
comma  3,  della  legge  regionale  17 marzo 2000, n. 26, nonche' dei
dipartimenti  di  cui  all'Art.  41,  comma  3,  della medesima legge
regionale n. 26;
    Vista  la  decisione  n.  8  del  13  luglio 2001 con la quale la
C.C.A.R.T. non ha riscontrato vizi di legittimita';
                              E m a n a
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.  II  presente  regolamento  definisce, in attuazione di quanto
disposto dalla lettera e), comma 1, dell'art. 5 della legge regionale
18 maggio  1998,  n.  25,  "Norme  per  la  gestione dei rifiuti e la
bonifica dei siti inquinati", le direttive tecniche e procedurali per
l'esercizio delle funzioni di gestione e di controllo attribuite agli
enti locali, con particolare riferimento:
      a) all'approvazione   dei   progetti,   ed   all'autorizzazione
dell'esercizio  degli  impianti  ove  si  effettuino le operazioni di
smaltimento e di recupero previsti dagli allegati B) e C) del decreto
legislativo  5 febbraio  1997,  n.  22,  "Attuazione  delle direttive
91/156/CEE  sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE
sugli   imballaggi  e  sui  rifiuti  di  imballaggio",  e  successive
modificazioni;
      b) all'approvazione  dei  progetti  di  bonifica  e di messa in
sicurezza di siti;
      c) all'effettuazione  dei  controlli  relativi agli impianti ed
interventi di cui alle lettere a) e b).
    2.  Ai  fini  di  cui  al  comma  1,  il  presente regolamento e'
suddiviso   in   due   partizioni   autonome,   aventi   ad  oggetto,
rispettivamente:
      1) la  disciplina tecnico-procedurale relativa agli impianti di
cui alla lettera a) del comma 1, contenuta nel titolo I;
      2) la  disciplina  relativa  ai  siti ed agli interventi di cui
alla   lettera b)   del  comma  1,  in  conformita'  con  il  decreto
ministeriale  25 ottobre  1999, n. 471, "Regolamento recante criteri,
procedure  e  modalita'  per  la messa in sicurezza, la bonifica e il
ripristino  ambientale  dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del
decreto   legislativo   5 febbraio   1997,   n.   22,   e  successive
modificazioni e integrazioni", contenuta nel titolo II.