(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 32 del 9 agosto 2000) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Vista la legge regionale 1o giugno 1993, n. 29 di disciplina dell'aucupio ed in particolare l'art. 10, come sostituito dall'art. 6, comma 34, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, il quale stabilisce che per conservare il valore storico, culturale e paesaggistico delle bressane e dei roccoli presenti su territorio del Friuli-Venezia Giulia, l'amministrazione regionale puo' concedere, a seconda della tipologia, sovvenzioni fino ad un massimo di lire tre milioni per le operazioni di manutenzione di ogni impianto; Vista la delibera della giunta regionale n. 929 del 7 aprile 2000 con cui e' stato approvato l'indirizzo politico per l'anno 2000 nei settori faunistico e venatorio, nel quale, e' tra l'altro, prevista la concessione della sovvenzione di cui all'art. 6, comma 34, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2; Considerato che per il raggiungimento delle finalita' della sopraccitata legge regionale 2/2000 possono essere concesse sovvenzioni ai proprietari o conduttori per le operazioni di manutenzione degli impianti in questione; Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 concernente le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso; Ravvisata la necessita' di individuare, ai sensi dell'art. 30 della suddetta legge regionale 7/2000, criteri e modalita' per la concessione degli incentivi; Sentito il comitato dipartimentale per il territorio e l'ambiente che nella seduta del 5 maggio 2000 ha espresso parere favorevole sul testo regolamentare predisposto dal servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria; Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione, emanato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1335 del 13 maggio 2000; Decreta: 1. E' approvato il "Regolamento di esecuzione dei criteri e delle modalita' per la concessione delle sovvenzioni per la manutenzione delle bressane e dei roccoli di cui all'art. 10 della legge regionale 29/1993", nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. 2. E' fatta obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 5 giugno 2000 ANTONIONE Registrato alla Corte dei conti, Udine, addi' 3 luglio 2000, atti della Regione Friuli Venezia Giulia, registro 1, foglio n. 17