(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 32 del 10 ottobre 2001) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Visto l'Art. 121 della Costituzione, quarto comma, cosi' come modificato dall'Art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1; Visto il regolamento regionale 3 maggio 1996, n. 3 "Regolamento di accesso e gestione degli ambiti territoriali di caccia"; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 907 del 6 agosto 2001 concernente "Regolamento regionale 3 maggio 1996 n. 3, di accesso e gestione degli ambiti territoriali di caccia. Modifica" con la quale e' approvata la modifica al regolamento in oggetto, acquisiti i pareri del comitato tecnico della programmazione di cui all'Art. 26, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26, nonche' dei dipartimenti di cui all'Art. 41, comma 3, dellla medesima legge regionale n. 26; Vista la decisione n. 10 del 31 agosto 2001 con la quale la C.C.A.R.T. ha richiesto chiarimenti in ordine al succitato provvedimento; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 995 del 10 settembre 2001 concernente "Controdeduzioni ai chiarimenti richiesti dalla C.C.A.R. sulla D.G.R. n. 907 del 6 agosto 2001. Regolamento regionale 3 maggio 1996, n. 3 di accesso e gestione degli ambiti territoriali di caccia. Modifica" con la quale sono state fornite alla C.C.A.R.T. le controdeduzioni dalla stessa richieste; Vista la decisione n. 12 del 28 settembre 2001 con la quale la C.C.A.R.T. non ha riscontrato vizi di legittimita'; E m a n a il seguente Regolamento: Art. 1. 1. Dopo il comma 4 dell'art. 15 del regolamento regionale 3 maggio 1996 n. 3 come sostituito con il regolamento regionale 8 aprile 1998, n. 2 e' aggiunto il seguente: "4-bis. In deroga al generale principio di rinuncia alla fruizione della mobilita' di cui al comma 3, i cacciatori iscritti a due ATC e residenti in provincie in cui il rapporto cacciatore/territorio risulti inferiore al parametro regionale di cui all'Art. 10, possono usufruire per la sola caccia alla selvaggina migratoria e agli ungulati di dieci giornate di caccia in mobilita', utilizzando il sistema di cui all'Art. 18". Il presente regolamento e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ed entra in vigore il 150 giorno successivo alla sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana. Firenze, 1 ottobre 2001 MARTINI -------------- AVVISI DI RETTIFICA Comunicato di rettifica relativo al decreto del Presidente della giunta regionale 5 settembre 2001, n. 44/R relativo al regolamento di attuazione della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "legge forestale della Toscana". (Pubblicato nel Bollettino ufficiale n. 30 del 14 settembre 2001 Parte Prima). Si comunica che per mero errore tipografico, il testo del regolamento di cui al D.G.R. riportato in oggetto e pubblicato nel Bollettino ufficiale n. 30 del 14 settembre 2001 Parte prima, contiene alcune imprecisioni che di seguito si riportano: a pagina 10 colonna destra, Art. 15, dopo il punto 2., leggasi: "3. E' ammesso il taglio ... anziche': "E' ammesso il taglio ... a pagina 14 colonna destra, Art. 23, comma 1, dopo il punto b) leggasi: "c) anni 18 per le specie ... anziche': "e) anni 18 per le specie ... Dopo il comma 2, dello stesso articolo, leggasi: "3. Nei cedui trattati a sterzo, ... anziche': "Nei cedui trattati a sterzo ... A pag. 15 colonna sinistra all'Art. 25 leggasi: "3. Tra un taglio ed il successivo ... anziche': "Tra un taglio ed il successivo ...