(Pubblicato  nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 32 del
                          10 ottobre 2001)

                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

    Visto  l'Art.  121  della  Costituzione, quarto comma, cosi' come
modificato  dall'Art.  1 della legge costituzionale 22 novembre 1999,
n. 1;
    Visto  il  regolamento regionale 3 maggio 1996, n. 3 "Regolamento
di accesso e gestione degli ambiti territoriali di caccia";
    Vista la deliberazione della giunta regionale n. 907 del 6 agosto
2001  concernente  "Regolamento  regionale  3 maggio  1996  n.  3, di
accesso e gestione degli ambiti territoriali di caccia. Modifica" con
la  quale  e'  approvata  la  modifica  al  regolamento  in  oggetto,
acquisiti  i  pareri del comitato tecnico della programmazione di cui
all'Art.  26,  comma  3,  della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26,
nonche' dei dipartimenti di cui all'Art. 41, comma 3, dellla medesima
legge regionale n. 26;
    Vista  la  decisione  n.  10  del  31 agosto 2001 con la quale la
C.C.A.R.T.   ha   richiesto   chiarimenti   in  ordine  al  succitato
provvedimento;
    Vista   la  deliberazione  della  giunta  regionale  n.  995  del
10 settembre   2001   concernente   "Controdeduzioni  ai  chiarimenti
richiesti  dalla  C.C.A.R.  sulla  D.G.R.  n.  907 del 6 agosto 2001.
Regolamento regionale 3 maggio 1996, n. 3 di accesso e gestione degli
ambiti  territoriali  di  caccia.  Modifica"  con la quale sono state
fornite alla C.C.A.R.T. le controdeduzioni dalla stessa richieste;
    Vista  la  decisione  n. 12 del 28 settembre 2001 con la quale la
C.C.A.R.T. non ha riscontrato vizi di legittimita';

                              E m a n a
                      il seguente Regolamento:
                               Art. 1.

    1.  Dopo  il  comma  4  dell'art.  15  del  regolamento regionale
3 maggio  1996  n.  3  come  sostituito  con il regolamento regionale
8 aprile 1998, n. 2 e' aggiunto il seguente:
      "4-bis.  In  deroga  al  generale  principio  di  rinuncia alla
fruizione  della mobilita' di cui al comma 3, i cacciatori iscritti a
due   ATC   e   residenti   in   provincie   in   cui   il   rapporto
cacciatore/territorio risulti inferiore al parametro regionale di cui
all'Art.  10,  possono  usufruire  per la sola caccia alla selvaggina
migratoria  e agli ungulati di dieci giornate di caccia in mobilita',
utilizzando il sistema di cui all'Art. 18".
    Il  presente  regolamento  e' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della  Regione  ed  entra in vigore il 150 giorno successivo alla sua
pubblicazione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione Toscana.
      Firenze, 1 ottobre 2001
                               MARTINI

                           --------------

                         AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato  di  rettifica  relativo  al  decreto del Presidente della
giunta regionale 5 settembre 2001, n. 44/R relativo al regolamento di
attuazione   della  legge  regionale  21 marzo  2000,  n.  39  "legge
forestale  della Toscana". (Pubblicato nel Bollettino ufficiale n. 30
del 14 settembre 2001 Parte Prima).
    Si  comunica  che  per  mero  errore  tipografico,  il  testo del
regolamento  di  cui  al D.G.R. riportato in oggetto e pubblicato nel
Bollettino  ufficiale  n.  30  del  14  settembre  2001  Parte prima,
contiene alcune imprecisioni che di seguito si riportano:
      a pagina 10 colonna destra, Art. 15, dopo il punto 2., leggasi:
        "3. E' ammesso il taglio ...
      anziche':
        "E' ammesso il taglio ...
      a  pagina 14 colonna destra, Art. 23, comma 1, dopo il punto b)
leggasi:
        "c) anni 18 per le specie ...
      anziche':
        "e) anni 18 per le specie ...
      Dopo il comma 2, dello stesso articolo, leggasi:
        "3. Nei cedui trattati a sterzo, ...
      anziche':
        "Nei cedui trattati a sterzo ...
      A pag. 15 colonna sinistra all'Art. 25 leggasi:
        "3. Tra un taglio ed il successivo ...
      anziche':
        "Tra un taglio ed il successivo ...