(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
          della Regione Veneto n. 86 del 18 settembre 2001)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
    Il  Governo  della  Repubblica ha precisato che "Trattasi di c.d.
rinvio limitato, per cui la Regione puo' far luogo alla promulgazione
e pubblicazione della legge salvo le parti coinvolte da rinvio".
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
                               Art. 1.
       Modifiche alla legge regionale 7 settembre 1982, n. 44
          "Norme per la disciplina delle attivita' di cava"
                     e successive modificazioni
    1.  Alla  legge  regionale  7 settembre  1982, n. 44 e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
      a) alla  lettera  a)  del  comma  4 dell'Art. 39 come da ultimo
modificata  dall'Art. 64 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6,
le  parole:  "Segretario  per  il  territorio  o,  in  subordine, del
dirigente  regionale  generale  del dipartimento per la geologia e le
attivita'  estrattive"  sono  sostituite  dalle seguenti: "segretario
regionale  o,  in  subordine, dal dirigente della struttura regionale
competente in materia di attivita' estrattive";
      b) il  quinto  comma  dell'Art.  39 e' sostituito dal seguente:
"Esercita  le  funzioni  di  segretario  un  dipendente  regionale di
categoria direttiva appartenente alla struttura regionale competente,
nominato  dal segretario regionale competente in materia di attivita'
estrattive;
      c) alla  lettera 1) del primo comma dell'Art. 40, le parole "da
un  funzionario  del  dipartimento  per l'industria, cave e torbiere,
acque  minerali  e  termali"  sono  sostituite dalle seguenti: "da un
dipendente   regionale   di  categoria  direttiva  appartenente  alla
struttura  regionale  competente,  nominato  dal segretario regionale
competente in materia di attivita' estrattive".