(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 86 del 18 settembre 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato Il Governo della Repubblica ha precisato che "Trattasi di c.d. rinvio limitato, per cui la Regione puo' far luogo alla promulgazione e pubblicazione della legge salvo le parti coinvolte da rinvio". IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Modifiche alla legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 "Norme per la disciplina delle attivita' di cava" e successive modificazioni 1. Alla legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera a) del comma 4 dell'Art. 39 come da ultimo modificata dall'Art. 64 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6, le parole: "Segretario per il territorio o, in subordine, del dirigente regionale generale del dipartimento per la geologia e le attivita' estrattive" sono sostituite dalle seguenti: "segretario regionale o, in subordine, dal dirigente della struttura regionale competente in materia di attivita' estrattive"; b) il quinto comma dell'Art. 39 e' sostituito dal seguente: "Esercita le funzioni di segretario un dipendente regionale di categoria direttiva appartenente alla struttura regionale competente, nominato dal segretario regionale competente in materia di attivita' estrattive; c) alla lettera 1) del primo comma dell'Art. 40, le parole "da un funzionario del dipartimento per l'industria, cave e torbiere, acque minerali e termali" sono sostituite dalle seguenti: "da un dipendente regionale di categoria direttiva appartenente alla struttura regionale competente, nominato dal segretario regionale competente in materia di attivita' estrattive".