(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
           della Regione Veneto n. 99 del 30 ottobre 2001)
                       II CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     Il COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
                               Art. 1.
                  Modifiche all'Art. 93 della legge
                   regionale 13 aprile 2001, n. 11
    1.  Il comma l dell'Art. 93 della legge regionale 13 aprile 2001,
n. 11 e' cosi' sostituito:
      "1.  La rete viaria di cui all'Art. 92 e' trasferita al demanio
delle province territorialmente competenti, con esclusione della rete
viaria  di  interesse  regionale  determinata  ai sensi dell'Art. 95,
comma 1, lettera c)".