(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 99 del 30 ottobre 2001) II CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato Il COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Modifiche all'Art. 93 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 1. Il comma l dell'Art. 93 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e' cosi' sostituito: "1. La rete viaria di cui all'Art. 92 e' trasferita al demanio delle province territorialmente competenti, con esclusione della rete viaria di interesse regionale determinata ai sensi dell'Art. 95, comma 1, lettera c)".