(Pubblicata  nel  suppl.  ord.  n.  3  al  Bollettino ufficiale della
      Regione Trentino-Alto Adige n. 38 del 18 settembre 2001)
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            Ha approvato
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    1.  Dopo  la  lettera  o)  del  comma 1  dell'Art.  2 della legge
provinciale   17 dicembre   1998,   n.   13,   recante   "ordinamento
dell'edilizia  abitativa  agevolata", e' aggiunta la seguente lettera
p):
    "p)  La  concessione di contributi ad enti pubblici o privati che
mediante convenzione con l'amministrazione provinciale si impegnano a
mettere   a   disposizione   alloggi   privati,  di  cui  abbiano  la
disponibilita', da destinare ad abitazione di lavoratori soggiornanti
regolarmente  nel  territorio  provinciale.  A  tal  fine  la  giunta
provinciale  approva  un  programma  nel quale vengono determinati il
numero  degli  alloggi  per i quali viene concesso un contributo e le
categorie  di  lavoratori ai quali gli alloggi possono essere dati in
locazione.  Il  contributo  non  puo'  essere superiore al trenta per
cento  del  canone provinciale delle abitazioni messe a disposizione,
determinato ai sensi dell'Art. 7.".