(Pubblicata nel suppl. ord. n. 3 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 38 del 18 settembre 2001) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Dopo la lettera o) del comma 1 dell'Art. 2 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, recante "ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata", e' aggiunta la seguente lettera p): "p) La concessione di contributi ad enti pubblici o privati che mediante convenzione con l'amministrazione provinciale si impegnano a mettere a disposizione alloggi privati, di cui abbiano la disponibilita', da destinare ad abitazione di lavoratori soggiornanti regolarmente nel territorio provinciale. A tal fine la giunta provinciale approva un programma nel quale vengono determinati il numero degli alloggi per i quali viene concesso un contributo e le categorie di lavoratori ai quali gli alloggi possono essere dati in locazione. Il contributo non puo' essere superiore al trenta per cento del canone provinciale delle abitazioni messe a disposizione, determinato ai sensi dell'Art. 7.".