(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 2 del 19
                            gennaio 2002)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
Modifica dell'art. 12 della legge regionale 20 settembre 1993, n. 55
    1.  L'art. 12 della legge regionale n. 55/1993, e' sostituito dal
seguente:
    "Art.   12   (Strutture  psichiatriche).  -  1.  Nell'ambito  dei
provvedimenti  di  cui  all'art.  4,  in  attuazione del piano di cui
all'art.  3 ed in conformita' alle prescrizioni della presente legge,
e'  previsto  il completamento della rete dei servizi psichiatrici di
diagnosi  e  cura,  secondo  gli  standard  fissati  dal  decreto del
Presidente   della   Repubblica   7  aprile  1994  (Approvazione  del
progetto-obiettivo   "Tutela   della   salute   mentale  1994-1996"),
attraverso  l'istituzione  di  nuovi servizi ed il potenziamento, ove
necessario, di quelli esistenti.
    2.   La   giunta   regionale  definisce,  sentita  la  compotente
commissione  consiliare  permanente  e la commissione regionale unica
per  la  salute  mentale  (C.R.U.Sa.M.) di cui all'art. 3 della legge
regionale  14 luglio  1983,  n.  49  e successive modifiche, il piano
generale   di   riconversione  delle  strutture  private  attualmente
accreditate.
    3.  Sulla  scorta del piano generale di cui al comma 2, una quota
parte  dei  posti  complessivi  delle case di cura neuropsichiatriche
private   esistenti  deve  essere  riconvertita,  in  relazione  alla
tipologia  anche  edilizia  delle case di cura stesse, nell'ambito di
strutture   alternative  al  ricovero  ospedaliero,  secondo  criteri
definiti nel piano di cui al comma 2.
    4.  Il  dipartimento  di  salute  mentale  prescrive l'accesso ed
effettua una sistematica valutazione degli assistiti ricoverati nelle
case   di   cura   neuropsichiatriche   private  mediante  un  equipe
multidisciplinare,  in  funzione  del loro reinserimento nel contesto
sociale o in ambiti piu' propri di assistenza".
    La  presente  legge  regionale,  sara'  pubblicata nel Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
      Roma, 11 gennaio 2002
                               STORACE