(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 41 del 29 agosto 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. La Regione a tutela della salute umana, delle risorse genetiche del territorio e della qualita', specificita', originalita' e territorialita' della produzione agroalimentare con la presente legge: a) disciplina la coltivazione, l'allevamento, la sperimentazione e la commercializzazione di organismi geneticamente modificati; b) favorisce il consumo di prodotti agricoli biologici e di qualita'; c) promuove iniziative di comunicazione e di educazione alimentare sui prodotti agricoli biologici e di qualita', nonche' sui rischi derivanti dall'uso di prodotti contenenti organismi geneticamente modificati.