(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 41 del
                           29 agosto 2001)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
                              Finalita'
    1.  La  Regione  a  tutela  della  salute  umana,  delle  risorse
genetiche del territorio e della qualita', specificita', originalita'
e  territorialita'  della  produzione  agroalimentare con la presente
legge:
      a) disciplina     la     coltivazione,     l'allevamento,    la
sperimentazione  e  la commercializzazione di organismi geneticamente
modificati;
      b) favorisce  il  consumo  di  prodotti agricoli biologici e di
qualita';
      c) promuove   iniziative   di  comunicazione  e  di  educazione
alimentare sui prodotti agricoli biologici e di qualita', nonche' sui
rischi   derivanti   dall'uso   di   prodotti   contenenti  organismi
geneticamente modificati.