(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 6 del 3 aprile 2002) Il consiglio regionale ha approvato. La Corte costituzionale si e' pronunciata con sentenza n. 17 del 28 gennaio-6 febbraio 2002 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Modifiche dell'art. 6 della legge regionale 27 dicembre 1994, n. 66 1. Dopo il comma 3 dell'art. 6 della legge regionale 27 dicembre 1994, n. 66 (Tasse sulle concessioni regionali), come sostituito dalla legge regionale n. 28/1999, e' inserito il seguente: "3-bis. Ai sensi dell'art. 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'Art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle ipotesi previste dal comma 1 del predetto articolo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto entro il termine previsto, la sanzione e' ridotta ad un quinto del minimo se il pagamento viene comunque eseguito prima che la violazione sia stata constatata o siano iniziate verifiche o altre attivita' amministrative di accertamento, delle quali l'autore e i soggetti obbligati abbiano avuto formale conoscenza.