(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 6 del 3
                            aprile 2002)

Il  consiglio  regionale  ha approvato. La Corte costituzionale si e'
    pronunciata con sentenza n. 17 del 28 gennaio-6 febbraio 2002

                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge regionale:
                               Art. 1.
 Modifiche dell'art. 6 della legge regionale 27 dicembre 1994, n. 66
    1.  Dopo il comma 3 dell'art. 6 della legge regionale 27 dicembre
1994,  n.  66  (Tasse  sulle  concessioni regionali), come sostituito
dalla legge regionale n. 28/1999, e' inserito il seguente:
    "3-bis.  Ai  sensi dell'art. 13, comma 5, del decreto legislativo
18  dicembre  1997,  n.  472  (Disposizioni  generali  in  materia di
sanzioni  amministrative  per  le  violazioni  di norme tributarie, a
norma  dell'Art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662),
e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  oltre  alle  ipotesi
previste  dal  comma  1  del  predetto  articolo, nei casi di mancato
pagamento  del  tributo o di un acconto entro il termine previsto, la
sanzione  e'  ridotta  ad  un quinto del minimo se il pagamento viene
comunque  eseguito  prima  che  la  violazione sia stata constatata o
siano   iniziate   verifiche  o  altre  attivita'  amministrative  di
accertamento,  delle  quali  l'autore  e i soggetti obbligati abbiano
avuto formale conoscenza.