(Pubblicata  nel  suppl.  straord. n. 1 al Bollettino ufficiale della
            Regione Calabria n. 104 del 1 dicembre 2001)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:

                           Articolo unico

    1. Il secondo comma dell'Art. 2 della legge regionale 18 dicembre
2000,  n.  21  e'  sostituito  dal  seguente: "La commissione dura in
carica fino al 31 dicembre 2002 e puo' essere prorogata dal consiglio
regionale".
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti, di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.
      Catanzaro, 26 novembre 2001
                            CHIARAVALLOTI