(Pubblicata  nel  suppl.  straord. n. 1 al Bollettino ufficiale della
            Regione Calabria n. 104 del 1 dicembre 20001
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1. Per  il  raggiungimento  delle  finalita'  generali  di tutela
ambientale  e  di prevenzione della salute pubblica la presente legge
detta  norme  per  la  difesa  della flora spontanea e regolamenta la
raccolta,  la commercializzazione dei funghi spontanei epigei freschi
e  conservati  nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla
legge  23 agosto 1993, n. 352, "Norme quadro in materia di raccolta e
commercializzazione  dei  funghi  epigei  freschi e conservati" e dal
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  14 luglio  1995, n. 376,
"Regolamento   concernente  la  disciplina  della  raccolta  e  della
commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati".