(Pubblicata nel suppl. straord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 104 del 1 dicembre 20001 IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. Per il raggiungimento delle finalita' generali di tutela ambientale e di prevenzione della salute pubblica la presente legge detta norme per la difesa della flora spontanea e regolamenta la raccolta, la commercializzazione dei funghi spontanei epigei freschi e conservati nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 23 agosto 1993, n. 352, "Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati" e dal decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376, "Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati".