(Pubblicata nel suppl. ord. n. 3 al Bollettino
    ufficiale della Regione Calabria n. 104 del 1 dicembre 2001)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.  La Regione promuove il diritto, l'accesso e l'integrazione al
lavoro  delle  persone  con disabilita' nel rispetto delle scelte dei
singoli  destinatari  e  con  il  coinvolgimento  e la partecipazione
attiva  delle loro associazioni, delle famiglie, delle parti sociali,
delle  istituzioni,  ivi  comprese  quelle  del  sistema  educativo e
formativo e dei servizi interessati.
    2. A tal fine la Regione:
      a) disciplina   le  competenze  regionali  di  cui  alla  legge
12 marzo 1999, n. 68;
      b) promuove  e  sostiene  il  collocamento mirato come previsto
dall'Art. 2 della legge 12 marzo 1999, n. 68, attraverso attivita' di
mediazione  al  lavoro finalizzate all'inserimento e all'integrazione
lavorativa  in  forma  dipendente,  autonoma  ed autoimprenditoriale,
delle persone con disabilita';
      c) promuove  la  cultura  dell'integrazione  e  del  diritto al
lavoro,  tramite  un  sistema  coordinato di azioni, volte a favorire
l'accesso  e la stabilizzazione nel posto di lavoro delle persone con
disabilita'  avvalendosi  a tal fine anche della collaborazione e del
coinvolgimento delle famiglie e delle associazioni interessate.
    3.  Nell'ambito  degli  indirizzi  di  cui al decreto legislativo
23 dicembre  1997, n. 469, la Regione promuove il diritto e l'accesso
al lavoro delle persone con disabilita' ricercando l'integrazione tra
le competenze e i servizi provinciali e locali coinvolti nel percorso
per   l'integrazione  lavorativa  e  per  l'occupazione.  La  Regione
promuove  la  concertazione  di  detti indirizzi programmatici con le
parti  sociali  e  le  associazioni rappreseptative delle categorie e
delle persone destinatarie degli interventi.