(Pubblicata nel suppl. ord. n. 3 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 104 del 1 dicembre 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione promuove il diritto, l'accesso e l'integrazione al lavoro delle persone con disabilita' nel rispetto delle scelte dei singoli destinatari e con il coinvolgimento e la partecipazione attiva delle loro associazioni, delle famiglie, delle parti sociali, delle istituzioni, ivi comprese quelle del sistema educativo e formativo e dei servizi interessati. 2. A tal fine la Regione: a) disciplina le competenze regionali di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68; b) promuove e sostiene il collocamento mirato come previsto dall'Art. 2 della legge 12 marzo 1999, n. 68, attraverso attivita' di mediazione al lavoro finalizzate all'inserimento e all'integrazione lavorativa in forma dipendente, autonoma ed autoimprenditoriale, delle persone con disabilita'; c) promuove la cultura dell'integrazione e del diritto al lavoro, tramite un sistema coordinato di azioni, volte a favorire l'accesso e la stabilizzazione nel posto di lavoro delle persone con disabilita' avvalendosi a tal fine anche della collaborazione e del coinvolgimento delle famiglie e delle associazioni interessate. 3. Nell'ambito degli indirizzi di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, la Regione promuove il diritto e l'accesso al lavoro delle persone con disabilita' ricercando l'integrazione tra le competenze e i servizi provinciali e locali coinvolti nel percorso per l'integrazione lavorativa e per l'occupazione. La Regione promuove la concertazione di detti indirizzi programmatici con le parti sociali e le associazioni rappreseptative delle categorie e delle persone destinatarie degli interventi.