(Pubblicata nel suppl. straord. n. 1 al Bollettino
    ufficiale della Regione Calabria n. 105 del 15 dicembre 2001)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.  La  Regione  Calabria, in attuazione dei principi di cui agli
articoli 3  e  34  della  Costituzione  e del proprio statuto, con la
presente  legge,  disciplina  gli  interventi  volti  a perseguire le
finalita'  di  cui  all'Art. 1 della legge 2 dicembre 1991 n. 390, ed
intese  a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di
fatto    limitano    l'uguaglianza    dei    cittadini   nell'accesso
all'istruzione  superiore e, in particolare, a consentire ai capaci e
meritevoli di raggiungere i gradi piu' alti degli studi.