(Pubblicata nel suppl. straord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 105 del 15 dicembre 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione Calabria, in attuazione dei principi di cui agli articoli 3 e 34 della Costituzione e del proprio statuto, con la presente legge, disciplina gli interventi volti a perseguire le finalita' di cui all'Art. 1 della legge 2 dicembre 1991 n. 390, ed intese a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso all'istruzione superiore e, in particolare, a consentire ai capaci e meritevoli di raggiungere i gradi piu' alti degli studi.