(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania numero speciale del 29 novembre 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. La Regione Campania, al fine di realizzare sul proprio territorio un corretto rapporto uomo-animale-ambiente e in attuazione di quanto disposto dalla legge 14 agosto 1991 n. 281, promuove e disciplina il controllo del randagismo, al fine di realizzare in modo efficace il risultato di migliorare il benessere dei cani e dei gatti e il loro rapporto con l'uomo. 2. Agli effetti della presente legge si considerano "Animali d'affezione" tutti gli animali domestici e non, che hanno un proprietario o detentore a qualsiasi titolo, con l'esclusione di quegli animali che risultino essere impiegati nelle produzioni zootecniche, nelle attivita' sportive professionistiche e nei servizi sociali in genere ed, inoltre con l'esclusione di tutti gli animali di cui non e' consentita la cattura, la vendita e la detenzione. 3. Si definiscono "animali randagi tutti gli animali domestici che non hanno un proprietario o detentore a qualsiasi titolo. 4. All'attuazione della presente legge provvedano, nei rispettivi ambiti di competenza, la regione, le province, i comuni, le comunita' montane e le aziende sanitarie locali (AA.SS.LL.) con la collaborazione dei veterinari liberi professionisti attraverso le organizzazioni che Ii rappresentano a livello regionale (ordini e sindacati) oltre agli enti ed associazioni di volontariato protezionistiche, zoofile ed animaliste regolarmente riconosciute ed iscritte nell'apposito albo regionale.
Avvertenza: Il testo viene pubblicato con le note redatte dal servizio 02 del settore legislativo al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 10328 del 21 giugno 1996). Art. 1. Zootecnia (generalita) Legge 14 agosto 1991, n. 281 (in Gazzetta Ufficiale, 30 agosto 1991, n. 203). Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo (1).