(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale della Regione Campania numero
                   speciale del 29 novembre 2001)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            ha approvato

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

                               Art. 1.

                              Finalita'

    1. La  Regione  Campania,  al  fine  di  realizzare  sul  proprio
territorio un corretto rapporto uomo-animale-ambiente e in attuazione
di  quanto  disposto  dalla  legge  14 agosto 1991 n. 281, promuove e
disciplina il controllo del randagismo, al fine di realizzare in modo
efficace il risultato di migliorare il benessere dei cani e dei gatti
e il loro rapporto con l'uomo.
    2. Agli  effetti  della  presente  legge  si considerano "Animali
d'affezione"  tutti  gli  animali  domestici  e  non,  che  hanno  un
proprietario  o  detentore  a  qualsiasi  titolo, con l'esclusione di
quegli  animali  che  risultino  essere  impiegati  nelle  produzioni
zootecniche, nelle attivita' sportive professionistiche e nei servizi
sociali  in  genere ed, inoltre con l'esclusione di tutti gli animali
di cui non e' consentita la cattura, la vendita e la detenzione.
    3. Si  definiscono  "animali  randagi tutti gli animali domestici
che non hanno un proprietario o detentore a qualsiasi titolo.
    4. All'attuazione della presente legge provvedano, nei rispettivi
ambiti di competenza, la regione, le province, i comuni, le comunita'
montane   e   le   aziende   sanitarie   locali  (AA.SS.LL.)  con  la
collaborazione  dei  veterinari  liberi  professionisti attraverso le
organizzazioni  che  Ii  rappresentano  a livello regionale (ordini e
sindacati)   oltre   agli   enti   ed  associazioni  di  volontariato
protezionistiche,  zoofile ed animaliste regolarmente riconosciute ed
iscritte nell'apposito albo regionale.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  viene  pubblicato  con  le  note redatte dal
          servizio 02  del  settore  legislativo  al  solo  scopo  di
          facilitarne  la  lettura (D.P.G.R.C. n. 10328 del 21 giugno
          1996).
                                    Art. 1.

                            Zootecnia (generalita)

              Legge  14 agosto  1991,  n. 281 (in Gazzetta Ufficiale,
          30 agosto 1991, n. 203).
              Legge  quadro  in  materia  di  animali  di affezione e
          prevenzione del randagismo (1).