(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 163 del 15 novembre 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Competenze della Regione 1. La Regione esercita le funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private ad essa delegate a norma dell'Art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nel rispetto delle previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 "Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto" di seguito indicato come "regolamento statale". 2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate nei confronti delle associazioni, delle fondazioni e delle altre istituzioni private che operano nelle materie di competenza regionale di cui all'Art. 117 della Costituzione e le cui finalita' statutarie si attuano nell'ambito della regione Emilia-Romagna.