(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 164 del 15 novembre 2001) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Sostituzione dei commi 2 e 5 dell'Art. 13 del regolamento regionale 16 novembre 2000, n. 36 1. Il comma 2 dell'Art. 13 del regolamento regionale n. 36/2000 e cosi' sostituito: "2. Il prelievo dei soggetti previsti dal programma annuale operativo puo' essere eseguito esclusivamente in forma di caccia individuale all'aspetto o alla cerca con fucile a colpo singolo o a ripetizione manuale con una o piu' canne rigate avente calibro non inferiore ai 7 mm. (ovvero 270 ) dotato di ottica di puntamento.". 2. Il comma 5 dell'Art. 13 del regolamento regionale n. 36/2000 e cosi' sostituito: "5. Durante la caccia in cerca o da appostamento il cacciatore assegnatario puo' farsi accompagnare anche da un altro cacciatore abilitato. Cacciatore e accompagnatore devono rimanere a stretto contatto nel raggio di pochi metri l'uno dall'altro".