(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna
                    n. 164 del 15 novembre 2001)

                         LA GIUNTA REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              E m a n a
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
              Sostituzione dei commi 2 e 5 dell'Art. 13
          del regolamento regionale 16 novembre 2000, n. 36

    1.  Il  comma 2 dell'Art. 13 del regolamento regionale n. 36/2000
e cosi' sostituito:
      "2.  Il  prelievo  dei  soggetti previsti dal programma annuale
operativo  puo'  essere  eseguito  esclusivamente  in forma di caccia
individuale  all'aspetto  o alla cerca con fucile a colpo singolo o a
ripetizione  manuale  con  una o piu' canne rigate avente calibro non
inferiore ai 7 mm. (ovvero 270 ) dotato di ottica di puntamento.".
    2.  Il  comma 5 dell'Art. 13 del regolamento regionale n. 36/2000
e cosi' sostituito:
      "5.  Durante la caccia in cerca o da appostamento il cacciatore
assegnatario  puo'  farsi  accompagnare  anche da un altro cacciatore
abilitato.  Cacciatore  e  accompagnatore  devono  rimanere a stretto
contatto nel raggio di pochi metri l'uno dall'altro".