(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 48 del 28 novembre 2001) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Vista la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, ed in particolare il comma 76 dell'art. 4, che prevede che l'amministrazione regionale promuova l'abbattimento dei canoni di locazione, relativi a immobili di proprieta' privata, a favore di soggetti in possesso della cittadinanza italiana e della residenza da almeno un anno in uno dei comuni della Regione; Atteso che il comma 77, del succitato art. 4, stabilisce che l'assegnazione delle risorse ai comuni sia determinata, sulla base della popolazione italiana residente, con apposito regolamento da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge; Visto il regolamento predisposto dalla direzione regionale della sanita' e delle politiche sociali; Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 3015 del 14 settembre 2001; Decreta: E' approvato il "regolamento per l'assegnazione ai comuni delle risorse per l'abbattimento dei canoni di locazione, relativi a immobili di proprieta' privata previsto dalla legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, art. 4, commi 76, 77, 78" nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto verra' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 28 settembre 2001 TONDO Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addi' 5 novembre 2001 Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 2, foglio n. 39