(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della
      Regione Friuli-Venezia Giulia n. 48 del 28 novembre 2001)
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
    Vista   la  legge  regionale  26  febbraio  2001,  n.  4,  ed  in
particolare    il   comma   76   dell'art.   4,   che   prevede   che
l'amministrazione  regionale  promuova  l'abbattimento  dei canoni di
locazione,  relativi  a  immobili  di proprieta' privata, a favore di
soggetti in possesso della cittadinanza italiana e della residenza da
almeno un anno in uno dei comuni della Regione;
    Atteso  che  il  comma  77,  del succitato art. 4, stabilisce che
l'assegnazione  delle  risorse  ai comuni sia determinata, sulla base
della  popolazione  italiana  residente,  con apposito regolamento da
adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge;
    Visto  il regolamento predisposto dalla direzione regionale della
sanita' e delle politiche sociali;
    Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale n. 3015 del
14 settembre 2001;
                              Decreta:
    E'  approvato  il "regolamento per l'assegnazione ai comuni delle
risorse  per  l'abbattimento  dei  canoni  di  locazione,  relativi a
immobili   di  proprieta'  privata  previsto  dalla  legge  regionale
26 febbraio  2001, n. 4, art. 4, commi 76, 77, 78" nel testo allegato
al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  verra' inviato alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
      Trieste, 28 settembre 2001
                                TONDO
Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addi' 5 novembre 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 2, foglio n. 39