(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della
      Regione Friuli-Venezia Giulia n. 48 del 28 novembre 2001)
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
    Vista la legge regionale 1 giugno 1993, n. 29, recante "Norme per
la disciplina dell'aucupio";
    Visto   il   decreto  del  presidente  della  giunta  regione  n.
0256/Pres, del 4 agosto 1995, registrato alla Corte dei conti in data
3 gennaio 1996,  Registro  n.  1,  foglio n. 1, con il quale e' stato
approvato il regolamento di esecuzione della suddetta legge regionale
n. 29/1993, previsto dall'art. 4 della legge regionale stessa;
    Atteso  che  con  sentenza  n.  210  del  4 luglio 2001, la Corte
costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' dell'art. 3 della legge
regionale  n.  29/1993, limitatamente alla seconda parte del comma 1,
in  riferimento  alle  parole  "con  precedenza  per  i soggetti gia'
titolari di autorizzazione all'esercizio della cattura degli uccelli,
rilasciata  ai  sensi delle leggi regionali 24 luglio 1969, n. 17 e 8
maggio 1978, n. 39" ed al secondo periodo del comma 3;
    Vista   la   legge  regionale  4 settembre  2001,  n.  20  ed  in
particolare  l'art.  1,  comma 1, che reca disposizioni in materia di
aucupio  al  fine  di  adeguare  la  legge  regionale n. 29/1993 alla
suddetta sentenza della Corte costituzionale n. 210/2001;
    Ravvisata la necessita' di adottare un nuovo regolamento;
    Visto  l'art.  4  della  legge  regionale  n. 29/1993, cosi' come
modificato  dall'art. 43, comma 19, della legge regionale 31 dicembre
1999,  n.  30,  in  forza  del quale il regolamento di esecuzione, da
emanarsi  da parte del presidente della giunta regionale, su conforme
deliberazione    della    giunta    stessa,   sentito   il   comitato
faunistico-venatorio  regionale  e  l'Istituto nazionale per la fauna
selvatica, disciplina i mezzi di cattura consentiti e le modalita' di
gestione,  i  criteri  per  la determinazione del numero di esemplari
catturabili  distinti  per  specie e su base provinciale, i controlli
sull'attivita'  di  cattura  e  le  modalita'  per  la cessione degli
esemplari catturati;
    Sentito  il comitato faunistico-venatorio regionale, nella seduta
del 4 settembre 2001, che ha espresso parere favorevole;
    Visto  il  parere  espresso  dall'Istituto nazionale per la fauna
selvatica con nota n. 5611 del 13 settembre 2001;
    Visto   l'art.   42   dello   statuto   speciale   della  Regione
Friuli-Venezia  Giulia  approvato con legge costituzionale 31 gennaio
1963, n. 1;
    Su  conforme  deliberazione della giunta regionale n. 3062 del 20
settembre  2001,  come  modificata  ed integrata con deliberazione n.
3825 del 20 novembre 2001;
                              Decreta:
    E' approvato il regolamento di esecuzione della legge regionale 1
giugno  1993,  n.  29,  concernente la "Disciplina dell'aucupio", nel
testo  allegato  al  presente provvedimento, quale parte integrante e
sostanziale.
    E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservano e farlo osservare
come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  verra' inviato alla Corte dei conti per la
registrazione  e  successivamente pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 20 novembre 2001
                                TONDO
Registrato alla Corte dei conti, Udine, addi' 22 novembre 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro n. 1, foglio n. 65