(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 48 del 28 novembre 2001) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Vista la legge regionale 1 giugno 1993, n. 29, recante "Norme per la disciplina dell'aucupio"; Visto il decreto del presidente della giunta regione n. 0256/Pres, del 4 agosto 1995, registrato alla Corte dei conti in data 3 gennaio 1996, Registro n. 1, foglio n. 1, con il quale e' stato approvato il regolamento di esecuzione della suddetta legge regionale n. 29/1993, previsto dall'art. 4 della legge regionale stessa; Atteso che con sentenza n. 210 del 4 luglio 2001, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' dell'art. 3 della legge regionale n. 29/1993, limitatamente alla seconda parte del comma 1, in riferimento alle parole "con precedenza per i soggetti gia' titolari di autorizzazione all'esercizio della cattura degli uccelli, rilasciata ai sensi delle leggi regionali 24 luglio 1969, n. 17 e 8 maggio 1978, n. 39" ed al secondo periodo del comma 3; Vista la legge regionale 4 settembre 2001, n. 20 ed in particolare l'art. 1, comma 1, che reca disposizioni in materia di aucupio al fine di adeguare la legge regionale n. 29/1993 alla suddetta sentenza della Corte costituzionale n. 210/2001; Ravvisata la necessita' di adottare un nuovo regolamento; Visto l'art. 4 della legge regionale n. 29/1993, cosi' come modificato dall'art. 43, comma 19, della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, in forza del quale il regolamento di esecuzione, da emanarsi da parte del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa, sentito il comitato faunistico-venatorio regionale e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, disciplina i mezzi di cattura consentiti e le modalita' di gestione, i criteri per la determinazione del numero di esemplari catturabili distinti per specie e su base provinciale, i controlli sull'attivita' di cattura e le modalita' per la cessione degli esemplari catturati; Sentito il comitato faunistico-venatorio regionale, nella seduta del 4 settembre 2001, che ha espresso parere favorevole; Visto il parere espresso dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica con nota n. 5611 del 13 settembre 2001; Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 3062 del 20 settembre 2001, come modificata ed integrata con deliberazione n. 3825 del 20 novembre 2001; Decreta: E' approvato il regolamento di esecuzione della legge regionale 1 giugno 1993, n. 29, concernente la "Disciplina dell'aucupio", nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservano e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto verra' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 20 novembre 2001 TONDO Registrato alla Corte dei conti, Udine, addi' 22 novembre 2001 Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro n. 1, foglio n. 65