(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 47 del 21 novembre 2001) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Vista la legge regionale 28 aprile 1994 n. 5 art. 142, che autorizza l'amministrazione regionale ad erogare al mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.a. contributi in conto interessi in forma attualizzata su volumi di credito a rimborso quinquennale, per assicurare disponibilita' finanziarie a condizioni convenute, da utilizzare per l'attuazione di finanziamenti, a condizioni agevolate nel rispetto del diritto comunitario con riferimento alle leggi statali vigenti in materia, a favore di imprese artigiane, di cooperative artigiane e di consorzi tra le imprese artigiane, per le esigenze connesse all'ammodernamento dei laboratori, al consolidamento delle strutture aziendali, all'acquisto di macchinari ed attrezzature, al fine di migliorare la produzione o la qualita' dei servizi esercitati e all'esportazione di prodotti ed alla esecuzione di servizi e lavori all'estero; Visto l'art. 7, comma 126 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, che modifica il comma 1 dell'art. 142 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, autorizzando ad erogare al mediocredito del Friu li-Venezia Giulia S.p.a. contributi in conto interessi in forma attualizzata su volumi di credito con rimborso fino a dieci anni; Visto l'art. 7, comma 127, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 che, integrando il comma 1 dell'art. 142 della legge regionale n. 5/1994, introduce tra le tipologie di intervento ammissibili a finanziamento anche l'acquisto e la costruzione di laboratori artigiani; Visto l'art. 7, comma 128, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, ai sensi del quale i suddetti finanziamenti sono concessi secondo la regola "de minimis"; Vista la legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, art. 9, comma 14, con cui si delega al comitato di gestione del fondo di cui all'art. 4 della legge regionale 28 agosto 1992, n. 28, la competenza ad esprimersi sull'ammissibilita' alle agevolazioni creditizie previste dall'art. 142, commi 1 e 6-bis, della legge regionale n. 5/1994, e sulla concessione delle stesse; Visto l'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, ai sensi del quale i criteri e le modalita' ai quali l'amministrazione regionale deve attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento qualora non siano gia' previsti dalla legge; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 2309 del 16 luglio 1999, registrata alla Corte dei conti il 16 settembre 1999 al registro n. 1, foglio n. 368, cosi' come modificata dalla deliberazione della giunta regionale n. 935 del 7 aprile 2000, registrata alla Corte dei conti il 6 giugno 2000 al registro n. 1, foglio n. 205, con cui venivano adottate le direttive ed i criteri per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 142 della legge regionale n. 5/1994; Ritenuto di dare forma regolamentare alle direttive ed i criteri per l'attuazione degli interventi di cui sopra introducendo alcune modificazioni derivanti dalle nuove disposizioni legislative nel frattempo intervenute; Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 2646 del 3 agosto 2001; Decreta: E' approvato, il "regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione degli incentivi previsti dall'art. 142, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, e successive modificazioni ed integrazioni", nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrera' in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 8 agosto 2001 TONDO Registrato alla Corte dei conti, Trieste addi' 17 settembre 2001 Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 370