(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 43 del 24 ottobre 2001) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Vista la legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, concernente l'"Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile"; Vista la legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, relativa a "Disposizioni varie in materia di competenza regionale"; Visto l'art. 28 della succitata normativa, con il quale e' stato aggiunto, dopo il capo III del titolo II della legge regionale n. 64/1986, il capo III-bis relativo a "Benefici contributivi per il ristoro danni da eventi calamitosi"; Visto l'art. 32-bis, comma 1 della legge regionale n. 64/1986, come introdotto dall'art. 28 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, che autorizza l'amministrazione regionale a concedere contributi ai soggetti danneggiati da eventi calamitosi per i quali sia dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'art. 9, comma 2 della normativa medesima; Visto l'art. 32-ter, comma 1, della legge regionale n. 64/1986, il quale prevede che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al capo III-bis della medesima legge regionale, il presidente della Regione o l'assessore delegato alla protezione civile provveda, con proprio decreto, ai sensi dell'art. 9, comma 2 della legge regionale n. 64/1986, a delimitare i comuni colpiti da ciascun evento calamitoso; Visto, in particolare, l'art. 32-quater che prevede la concessione di contributi in conto capitale ai privati danneggiati da eventi calamitosi, individuando i criteri di priorita' ed indicando la misura dei contributi medesimi Rilevato che l'art. 32-sexies, comma 2 della citata legge regionale n. 64/1986 prevede l'emanazione di apposito regolamento per la concessione di contributi di cui al capo III-bis della legge regionale stessa; Ravvisata la necessita' di dare esecuzione alla legge regionale n. 64/1986 con l'adozione del regolamento recante le disposizioni procedimentali ed attuative per la concessione di contributi in conto capitale a favore di privati per il ristoro dei danni conseguenti ad eventi calamitosi; Visto il testo regolamentare predisposto dalla direzione regionale della protezione civile; Visto l'art. 42 dello statuto regionale di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale 3 agosto 2001, n. 2637; Decreta: E' approvato, per i motivi illustrati in premessa, ai sensi dell'Art. 32-sexies, comma 2 della legge regionale n. 64/1986, il "regolamento recante le disposizioni procedimentali ed attuative per la concessione di contributi in conto capitale a favore dei privati per il ristoro dei danni conseguenti a eventi calamitosi", nel testo allegato al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto verra' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 8 agosto 2001 TONDO Registrato alla Corte dei conti, Trieste addi' 1 ottobre 2001 Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 378