(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 43 del 24 ottobre 2001)
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
    Vista  la  legge  regionale  31 dicembre 1986, n. 64, concernente
l'"Organizzazione   delle   strutture  ed  interventi  di  competenza
regionale in materia di protezione civile";
    Vista  la  legge  regionale  20 aprile  1999,  n.  9,  relativa a
"Disposizioni varie in materia di competenza regionale";
    Visto  l'art. 28 della succitata normativa, con il quale e' stato
aggiunto,  dopo  il  capo  III del titolo II della legge regionale n.
64/1986,  il  capo  III-bis  relativo a "Benefici contributivi per il
ristoro danni da eventi calamitosi";
    Visto  l'art.  32-bis,  comma 1 della legge regionale n. 64/1986,
come introdotto dall'art. 28 della legge regionale 20 aprile 1999, n.
9,  che  autorizza l'amministrazione regionale a concedere contributi
ai  soggetti  danneggiati  da  eventi  calamitosi  per  i  quali  sia
dichiarato  lo stato di emergenza ai sensi dell'art. 9, comma 2 della
normativa medesima;
    Visto  l'art.  32-ter, comma 1, della legge regionale n. 64/1986,
il quale prevede che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di
cui  al  capo  III-bis  della medesima legge regionale, il presidente
della Regione o l'assessore delegato alla protezione civile provveda,
con  proprio  decreto,  ai  sensi  dell'art.  9,  comma 2 della legge
regionale n. 64/1986, a delimitare i comuni colpiti da ciascun evento
calamitoso;
    Visto,   in   particolare,   l'art.   32-quater  che  prevede  la
concessione di contributi in conto capitale ai privati danneggiati da
eventi  calamitosi,  individuando i criteri di priorita' ed indicando
la misura dei contributi medesimi
    Rilevato  che  l'art.  32-sexies,  comma  2  della  citata  legge
regionale n. 64/1986 prevede l'emanazione di apposito regolamento per
la  concessione  di  contributi  di  cui  al capo III-bis della legge
regionale stessa;
    Ravvisata  la  necessita' di dare esecuzione alla legge regionale
n.  64/1986  con  l'adozione  del regolamento recante le disposizioni
procedimentali ed attuative per la concessione di contributi in conto
capitale  a favore di privati per il ristoro dei danni conseguenti ad
eventi calamitosi;
    Visto   il   testo   regolamentare  predisposto  dalla  direzione
regionale della protezione civile;
    Visto l'art. 42 dello statuto regionale di autonomia;
    Su  conforme  deliberazione della giunta regionale 3 agosto 2001,
n. 2637;

                              Decreta:

    E'  approvato,  per  i  motivi  illustrati  in premessa, ai sensi
dell'Art.  32-sexies,  comma  2  della legge regionale n. 64/1986, il
"regolamento  recante le disposizioni procedimentali ed attuative per
la  concessione  di contributi in conto capitale a favore dei privati
per  il ristoro dei danni conseguenti a eventi calamitosi", nel testo
allegato al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  verra' inviato alla Corte dei conti per la
registrazione  e  sara'  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale della
Regione.
      Trieste, 8 agosto 2001

                                TONDO

Registrato alla Corte dei conti, Trieste addi' 1 ottobre 2001
Atti  della  Regione  Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n.
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