(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 44 del 31 ottobre 2001) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Visto l'art. 31 della legge regionale 7 settembre 1987 n. 30, come sostituito dall'art. 5, comma 94, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (legge finanziaria 2001), che autorizza l'amministrazione regionale a concedere a Enti territoriali, loro consorzi e aziende, speciali contributi per la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, anche di carattere sperimentale, nonche' di altre iniziative di rilievo regionale; Visto l'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, con il quale si dispone che, qualora non siano previsti in legge, i criteri e le modalita' ai quali l'amministrazione regionale e gli enti regionali devono attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento; Ritenuto di approvare il regolamento concernente i criteri per la concessione dei contributi previsti dall'Art. 31 della legge regionale n. 30/1987, n. 30, come sostituito dall'art. 5, comma 94, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4; Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2691 del 3 agosto 2001; Decreta: E' approvato il "regolamento concernente i criteri per la concessione di contributi a favore di enti territoriali, loro consorzi ed aziende speciali per la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, anche di carattere sperimentale, nonche' di altre iniziative di rilievo regionale", nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto verra' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 31 agosto 2001 TONDO Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addi' 9 ottobre 2001 Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 397