(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della
      Regione Friuli-Venezia Giulia n. 44 del 31 ottobre 2001)
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
    Visto l'art. 39 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 (legge
finanziaria  1994)  con  il  quale,  al  fine  di  ridurre  l'impatto
ambientale  determinato  dalle  attivita' estrattive e di favorire il
recupero   di   materiali   inerti,  l'amministrazione  regionale  e'
autorizzata   a   concedere  contributi  in  conto  capitale  per  la
realizzazione di impianti di riciclaggio di materiali inerti;
    Visto  l'art.  30  della legge regionale del 20 marzo 2000, n. 7,
con  il  quale si dispone che, qualora non siano previsti in legge, i
criteri  e  le  modalita'  ai quali l'amministrazione regionale e gli
enti  regionali devono attenersi per la concessione di incentivi sono
predeterminati con regolamento;
    Ritenuto    di   procedere   all'approvazione   del   regolamento
concernente i criteri e le modalita' per la concessione di contributi
previsti dall'art. 39 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5;
    Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale n. 2692 del
3 agosto 2001;
                              Decreta:
    E' approvato il "regolamento concernente i criteri e le modalita'
per   la   concessione   di  contributi  in  conto  capitale  per  la
realizzazione  di  impianti  di  riciclaggio degli inerti", nel testo
allegato   al   presente   provvedimento  quale  parte  integrante  e
sostanziale.
    E'  fatto  obbligo,  a  chiunque  spetti,  di  osservarlo e farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  verra' inviato alla Corte dei conti per la
registrazione  e  successivamente pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 31 agosto 2001
                                TONDO
Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addi' 8 ottobre 2001
Atti  della  Regione  Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n.
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