(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 44 del 31 ottobre 2001) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Visto l'art. 39 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 (legge finanziaria 1994) con il quale, al fine di ridurre l'impatto ambientale determinato dalle attivita' estrattive e di favorire il recupero di materiali inerti, l'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere contributi in conto capitale per la realizzazione di impianti di riciclaggio di materiali inerti; Visto l'art. 30 della legge regionale del 20 marzo 2000, n. 7, con il quale si dispone che, qualora non siano previsti in legge, i criteri e le modalita' ai quali l'amministrazione regionale e gli enti regionali devono attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento; Ritenuto di procedere all'approvazione del regolamento concernente i criteri e le modalita' per la concessione di contributi previsti dall'art. 39 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5; Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2692 del 3 agosto 2001; Decreta: E' approvato il "regolamento concernente i criteri e le modalita' per la concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione di impianti di riciclaggio degli inerti", nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto verra' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 31 agosto 2001 TONDO Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addi' 8 ottobre 2001 Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 398