(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della
      Regione Friuli-Venezia Giulia n. 49 del 5 dicembre 2001)
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
    Vista  la  legge  costituzionale  31 gennaio  1963,  n.  1  ed in
particolare  l'Art.  4  punto 5 che attribuisce alla competenza della
Regione  autonoma  Friuli-Venezia  Giulia  l'impianto e la tenuta dei
libri fondiari disciplinati dal regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 e
dal  nuovo  testo  della  legge  generale  sui  libri fondiari (legge
tavolare), allegato al decreto medesimo;
    Vista la legge regionale 19 febbraio 1990, n. 8;
    Visti   i  decreti  del  presidente  della  giunta  regionale  n.
0915/Pres.  del  10 aprile  1975  e  0146/Pres.  del  24 aprile 1998,
concernenti  disposizioni  varie  in  materia di fruizione di servizi
tavolari;
    Dato  atto  che  il  libro  fondiario  -  giusta  legge  tavolare
richiamata - e' pubblico ed e', dunque, consultabile da chiunque;
    Considerato  che  a  garanzia  del regolare svolgimento, da parte
dell'utenza,  delle  numerevoli  operarazioni  eseguibili  presso gli
uffici  tavolari,  si  rende  necessario disciplinare le modalita' di
accesso  ai  locali  stessi  nonche'  le  regole  comportamentali  da
osservarsi  nella fruizione dei vari servizi onde garantire parimenti
le  condizioni  per  l'ordinato  e corretto espletamento da parte del
personale dei compiti d'istituto;
    Preso atto, altresi', che la crescente richiesta di fruizione dei
servizi  in  materia  di  affari tavolari comporta la presenza sempre
piu' consistente di utenti nelle relative sedi;
    Ritenuto  pertanto  di dover disciplinare in forma piu' estesa le
modalita' di svolgimento e di fruizione dei servizi tavolari;
    Visto  il  testo  regolamentare all'uopo predisposto dal servizio
del libro fondiario;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale n. 3059 del
20 settembre 2001;
                              Decreta:
    E'  approvato  -  quale  parte  integrante del presente atto - il
regolamento relativo alle modalita' di fruizione dei servizi tavolari
e  di  accesso,  da  parte del pubblico, agli uffici tavolari ed alle
sezioni staccate.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  verra' inviato alla Corte dei conti per la
registrazione ed entrera' in vigore il quindicesimo giorno successivo
alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
      Trieste, 4 ottobre 2001
                                TONDO
Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addi' 9 novembre 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 2, foglio n. 50