(Pubblicata  nel  suppl.  ord.  n.  6  al  Bollettino ufficiale della
              Regione Lazio n. 34 del 10 dicembre 2001)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1
                         Oggetto e finalita'
    1.  La Regione, in conformita' ai principi fondamentali di cui al
decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di ordinamento
del  lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche,  al
decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 286, in materia di controllo
interno,  e  di  cui  al decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, in
materia   di   contabilita'   delle  regioni,  assicura  l'efficacia,
l'efficienza  e  l'economicita'  dell'azione  regionale,  nonche'  il
coordinamento  tra la programmazione regionale e il bilancio e la sua
gestione.
    2. A tal fine la presente legge disciplina, in particolare:
      a) il   raccordo  tra  la  programmazione  economico-sociale  e
territoriale,  generale e settoriale, e la programmazione finanziaria
e di bilancio della Regione;
      b) la   programmazione  finanziaria  e  di  bilancio  regionale
nonche' l'assegnazione degli obiettivi e delle risorse ai dirigenti;
      c) la gestione del bilancio regionale;
      d) la rendicontazione generale regionale;
      e) il  controllo  di  gestione  ed  il controllo di regolarita'
contabile;
      f) le  modalita'  di  approvazione dei bilanci e dei rendiconti
degli  enti  pubblici dipendenti dalla Regione e degli enti privati a
partecipazione regionale e le modalita' di assegnazione delle risorse
agli enti locali.