(Pubblicata nel suppl. ord. n. 6 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 34 del 10 dicembre 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Oggetto e finalita' 1. La Regione, in conformita' ai principi fondamentali di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, in materia di controllo interno, e di cui al decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, in materia di contabilita' delle regioni, assicura l'efficacia, l'efficienza e l'economicita' dell'azione regionale, nonche' il coordinamento tra la programmazione regionale e il bilancio e la sua gestione. 2. A tal fine la presente legge disciplina, in particolare: a) il raccordo tra la programmazione economico-sociale e territoriale, generale e settoriale, e la programmazione finanziaria e di bilancio della Regione; b) la programmazione finanziaria e di bilancio regionale nonche' l'assegnazione degli obiettivi e delle risorse ai dirigenti; c) la gestione del bilancio regionale; d) la rendicontazione generale regionale; e) il controllo di gestione ed il controllo di regolarita' contabile; f) le modalita' di approvazione dei bilanci e dei rendiconti degli enti pubblici dipendenti dalla Regione e degli enti privati a partecipazione regionale e le modalita' di assegnazione delle risorse agli enti locali.