(Pubblicata nel suppl. ord. n. 7 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 36 del 29 dicembre 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art.1. O g g e t t o 1. Con la presente legge la Regione, in attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1, (Disciplina dell'attivita' di estetista) al fine di assicurare una sviluppo del settore estetico compatibile con le effettive esigenze sociali, detta norme di principio concernenti la programmazione e la regolamentazione dell'attivita' di estetista da parte dei comuni nonche' le iniziative formative riguardanti la qualificazione professionale di estetista.