(Pubblicata  nel  suppl.  ord.  n.  7  al  Bollettino ufficiale della
              Regione Lazio n. 36 del 29 dicembre 2001)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga

la seguente legge:
                               Art.1.
                            O g g e t t o
    1.  Con  la  presente legge la Regione, in attuazione della legge
4 gennaio  1990,  n.  1,  (Disciplina dell'attivita' di estetista) al
fine  di assicurare una sviluppo del settore estetico compatibile con
le  effettive  esigenze sociali, detta norme di principio concernenti
la  programmazione  e la regolamentazione dell'attivita' di estetista
da  parte  dei  comuni nonche' le iniziative formative riguardanti la
qualificazione professionale di estetista.