(Pubblicata nel suppl. ord. n. 7 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 36 del 29 dicembre 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Proroga dell'affidamento dei servizi 1. L'affidamento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale di cui all'art. 2 della legge regionale 16 luglio 1998, n. 30, in atto e in qualsiasi forma esercitati, e' prorogato al 31 dicembre 2003, previa revisione dei contratti di servizio in essere, per quanto concerne il termine di scadenza e fermo restando, per i servizi superiori a due milioni di chilometri annui, l'obbligo di affidamento da parte del concedente di quote di servizi o di servizi speciali mediante procedura ristretta di cui all'art. 12, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158. Alle gare possono partecipare i soggetti in possesso dei requisiti di legge per lo svolgimento dell'attivita' di vettore. Gli atti di affidamento cessano di produrre effetti dal 1o³ gennaio 2004 e per l'affidamento dei servizi si procede ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge regionale n. 30/1998, fermo restando quanto previsto nell'art. 22 della medesima legge regionale 30/1998. 2. In deroga a quanto stabilito al comma 1, gli enti affidanti possono affidare il servizio di trasporto pubblico locale mediante ricorso alle procedure concorsuali di cui all'art. 19, comma 1 della legge regionale 30/1998 qualora ne abbiano deliberato l'indizione in data anteriore a centottanta giorni precedenti la scadenza del termine di cui all'art. 24, comma 3 della stessa legge regionale n. 30/1998. 3. I contratti di servizio di cui all'art. 24 della legge regionale 30/1998, integrati ai sensi del comma 1, devono prevedere un incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi che, al netto dei costi delle infrastrutture, deve raggiungere al 31 dicembre 2002 almeno lo 0,35. Il mancato raggiungimento di detto rapporto comporta la pronuncia di decadenza e conseguente risoluzione del contratto di servizio come previsto dal medesimo art. 24. 4. Ove non venga raggiunto il rapporto di cui al comma 3, entro il termine previsto, l'ente affidante puo' prorogare la scadenza dell'affidamento di un anno, previa presentazione, da parte dell'affidatario, di un piano di riequilibrio del rapporto tra ricavi e costi.