(Pubblicata  nel  suppl.  ord.  n.  7  al  Bollettino ufficiale della
              Regione Lazio n. 36 del 29 dicembre 2001)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
                Proroga dell'affidamento dei servizi
    1.  L'affidamento  dei  servizi di trasporto pubblico regionale e
locale di cui all'art. 2 della legge regionale 16 luglio 1998, n. 30,
in  atto e in qualsiasi forma esercitati, e' prorogato al 31 dicembre
2003,  previa  revisione  dei  contratti  di  servizio in essere, per
quanto  concerne  il  termine  di  scadenza  e  fermo restando, per i
servizi  superiori  a  due  milioni di chilometri annui, l'obbligo di
affidamento  da parte del concedente di quote di servizi o di servizi
speciali  mediante  procedura  ristretta di cui all'art. 12, comma 2,
lettera  b)  del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158. Alle gare
possono partecipare i soggetti in possesso dei requisiti di legge per
lo  svolgimento  dell'attivita'  di  vettore. Gli atti di affidamento
cessano  di produrre effetti dal 1o³ gennaio 2004 e per l'affidamento
dei  servizi  si  procede ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge
regionale  n.  30/1998,  fermo  restando quanto previsto nell'art. 22
della medesima legge regionale 30/1998.
    2.  In  deroga  a quanto stabilito al comma 1, gli enti affidanti
possono  affidare  il  servizio di trasporto pubblico locale mediante
ricorso  alle procedure concorsuali di cui all'art. 19, comma 1 della
legge  regionale 30/1998 qualora ne abbiano deliberato l'indizione in
data  anteriore  a  centottanta  giorni  precedenti  la  scadenza del
termine  di  cui all'art. 24, comma 3 della stessa legge regionale n.
30/1998.
    3.  I  contratti  di  servizio  di  cui  all'art.  24 della legge
regionale  30/1998,  integrati ai sensi del comma 1, devono prevedere
un  incremento  del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi
che,  al  netto  dei  costi delle infrastrutture, deve raggiungere al
31 dicembre  2002  almeno lo 0,35. Il mancato raggiungimento di detto
rapporto comporta la pronuncia di decadenza e conseguente risoluzione
del contratto di servizio come previsto dal medesimo art. 24.
    4.  Ove  non venga raggiunto il rapporto di cui al comma 3, entro
il  termine  previsto,  l'ente  affidante  puo' prorogare la scadenza
dell'affidamento   di   un   anno,  previa  presentazione,  da  parte
dell'affidatario, di un piano di riequilibrio del rapporto tra ricavi
e costi.