(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 9 del 5 settembre 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Caccia programmata 1. Ai fini della razionale gestione delle risorse faunistiche sull'intero territorio della Liguria per l'annata venatoria 2001 - 2002, si applica il seguente regime di caccia programmata: 1.1. Periodi di caccia: a) dal 16 settembre al 9 dicembre 2001 la caccia alla selvaggina stanziale e' consentita in tutto il territorio della Liguria per tre giornate settimanali e precisamente: nella provincia di Imperia nei giorni di sabato e domenica e in un terzo giorno a scelta, tra lunedi', mercoledi' e giovedi', esclusa la zona Alpi; nelle province di Genova, Savona e La Spezia in tre giorni a scelta del cacciatore, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedi' e venerdi'. Per la zona faunistica delle Alpi resta valida la competenza della provincia ai sensi del successivo punto 1.5. Nelle dette giornate, fisse o a scelta, e' altresi' consentita la caccia alla selvaggina migratoria, sia da appostamento che in forma vagante; b) dal 1 ottobre al 29 novembre 2001 sulla base delle consuetudini venatorie locali e delle osservazioni relative alle annate precedenti, la caccia alla selvaggina migratoria e' consentita ferma restando l'esclusione nei giorni martedi' e venerdi' per le ulteriori due giornate settimanali in tutto il territorio regionale, su conformi disposizioni emanate dalle province, esclusivamente se praticata da appostamento; c) non sono mai consentite ne' la posta ne' la caccia da appostamento, sia temporaneo sia fisso, sotto qualsiasi forma alla beccaccia e al beccaccino. L'attivita' venatoria alla beccaccia si intende praticabile esclusivamente dal sorgere del sole al tramonto in forma vagante; d) dal 1 dicembre 2001 al 31 gennaio 2002 e' consentita la caccia, sia da appostamento che in forma vagante con l'impiego di cani, alla selvaggina migratoria per complessive tre giornate settimanali a scelta del cacciatore, ad esclusione del martedi' e del venerdi' e di eventuali ulteriori limitazioni. E' fatto salvo quanto successivamente disposto per la caccia alla volpe, al fagiano, al cinghiale e ad altri ungulati. 1.2. Specie cacciabili e relativi periodi di caccia: nei periodi di tempo di cui al punto 1.1. sono cacciabili le seguenti specie: a) dal 16 settembre al 9 dicembre 2001: starna, pernice rossa, lepre comune, coniglio selvatico. Le province, tenuto conto della consistenza faunistica e sentite le indicazioni degli ambiti territoriali di caccia (A.T.C). e dei comprensori alpini (C.A.), possono prolungare il periodo di caccia alle specie stanziali fino al 31 dicembre 2001; b) dal 16 settembre al 31 dicembre 2001: quaglia, tortora, merlo e allodola; c) dal 16 settembre 2001 al 31 gennaio 2002: cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, germano reale, gallinella d'acqua, pavoncella, colombaccio, beccaccia, beccaccino, fagiano, volpe, alzavola, canapiglia, fischione, codone, marzaiola, mestolone, moriglione, moretta, folaga, cornacchia nera, cornacchia grigia, ghiandaia, gazza; d) dal 1 ottobre al 29 novembre 2001: fagiano di monte (limitatamente ai soggetti maschi); Caccia alla volpe: e' consentita ai singoli cacciatori dal 16 settembre 2001 al 31 gennaio 2002 in ogni giornata aperta alla caccia. Nel periodo compreso tra il 15 dicembre 2001 ed il 31 gennaio 2002 puo' essere consentita la caccia a squadre, con specifiche autorizzazioni nominative rilasciate dalle province, alle squadre appositamente costituite, con l'impiego di ausiliari, in localita' determinate, ed in ogni giornata aperta alla caccia. Caccia alla pernice rossa ed alla starna: per la pernice rossa e la starna le province possono determinare limitazioni relative ad aree e periodi di caccia. Caccia al fagiano di monte: le amministrazioni provinciali di Savona e di Imperia determinano, sulla base di appositi censimenti di campagna, il contingente del fagiano di monte che puo' essere abbattuto in relazione alla consistenza faunistica presente sul territorio e determinano le modalita' di denunzia dei capi abbattuti ai fini della sospensione del prelievo. 1.3. Specie vietate per insufficiente o non dimostrata consistenza faunistica: pernice bianca, lepre bianca, coturnice, cervo, daino e camoscio, ad esclusione per il daino delle province di Genova e Savona, e per il camoscio della provincia di Imperia. 1.4. Prelievo venatorio del cinghiale e degli altri ungulati: a) cinghiale: il prelievo venatorio del cinghiale e' consentito nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, secondo le norme regolamentari emanate dalle province e sino all'esaurimento dei contingenti di abbattimento dalle stesse stabiliti, nei seguenti periodi: dal 16 settembre al 16 dicembre 2001 per la provincia di Imperia; dal 1 ottobre al 31 dicembre 2001 per le province di Genova, Savona e La Spezia, con facolta' delle medesime di poter variare le date di apertura e di chiusura, ai sensi dell'Art. 18, comma 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio); b) altri ungulati: il prelievo venatorio degli altri ungulati, e' attuabile esclusivamente in forma selettiva. Le province, ai sensi dell'Art. 35, comma 2 della legge regionale n. 29/1994 e successive modifiche, approvano gli eventuali piani di abbattimento selettivi indicanti i periodi di prelievo nel rispetto dell'arco temporale di cui all'Art. 18, comma 2 della legge n. 157/1992. 1.5. Zona delle Alpi: l'esercizio della caccia nella zona faunistica delle Alpi e' consentito dal 16 settembre 2001 al 31 gennaio 2002 su conformi disposizioni emanate dalle province ai sensi del comma 4 dell'Art. 47 della legge regionale n. 29/1994 come introdotto dall'Art. 10 della presente legge. 1.6. Orario di caccia: la caccia e' consentita da un'ora prima del sorgere del sole sino al tramonto secondo l'orario di seguito riportato per l'anno 2001: dal 16 settembre al 30 settembre dalle ore 6,15 alle ore 19,15 (ora legale); dal 1 ottobre al 15 ottobre dalle ore 6,45 alle ore 18,45 (ora legale); dal 16 ottobre al 31 ottobre dalle ore 7 alle ore 18,30 (ora legale); dal 1 novembre al 15 novembre dalle ore 6,15 alle ore 17,15; dal 16 novembre al 30 novembre dalle ore 6,30 alle ore 17,00; dal 1 dicembre al 15 dicembre dalle ore 6,45 alle ore 16,45; dal 16 dicembre al 31 dicembre dalle ore 7 alle ore 17; per l'anno 2002: dal 1 gennaio al 15 gennaio dalle ore 7,15 alle ore 17,15; dal 16 gennaio al 31 gennaio dalle ore 7 alle ore 17,30. 1.7. Caccia con l'arco e con il falco: la caccia con il falco e' consentita esclusivamente per le localita', le specie, i modi ed i giorni nei quali e' consentito il cane da ferma, in conformita' a quanto previsto dall'Art. 31 della legge regionale n. 29/1994. L'uso dell'arco e' consentito per le localita', i modi ed i giorni nei quali e' consentito l'uso del fucile. 1.8. Allenamento cani: a) l'allenamento dei cani nel territorio da aprirsi alla caccia, puo' essere condotto dal 15 agosto al 9 settembre 2001, esclusi i giorni di martedi' e venerdi' da un'ora prima del sorgere del sole sino al tramonto; b) l'addestramento dei cani per la caccia al cinghiale e' regolamentato dalle province, fermo restando quanto stabilito alla lettera a). 1.9. Carniere massimo: per ogni giornata di caccia ciascun cacciatore non puo' abbattere o catturare un numero di selvatici maggiore di quelli di seguito specificati: a) Selvaggina stanziale: fagiano, starna, pernice rossa, lepre: complessivamente due capi, dei quali una sola pernice rossa, una sola starna e una sola lepre; fagiano di monte: un capo. b) Selvaggina migratoria: venti capi complessivamente con il limite di: allodola: otto capi; colombaccio: dieci capi; beccaccia: tre capi; beccaccino: due capi; germano reale, gallinella d'acqua, pavoncella: complessivamente cinque capi; alzavola, canapiglia, fischione, codone, marzaiola, mestolone, moriglione, moretta, folaga: complessivamente due capi; cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza e ghiandaia: venti capi per specie. 2. Ciascun cacciatore non puo' abbattere, nel corso di un'intera annata venatoria, un numero di selvatici maggiore di quello di seguito specificato: fagiano: venti capi; lepre, pernice rossa e starna: complessivamente otto capi. E' vietato esercitare l'attivita' venatoria alle specie di fauna selvatica non comprese nell'elenco di cui al presente articolo ed al di fuori degli orari e dei periodi consentiti.