(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 9 del
                          5 settembre 2001)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                         Caccia programmata
    1.  Ai  fini  della  razionale gestione delle risorse faunistiche
sull'intero   territorio   della   Liguria   per  l'annata  venatoria
2001 - 2002, si applica il seguente regime di caccia programmata:
      1.1. Periodi di caccia:
        a) dal   16 settembre  al  9 dicembre  2001  la  caccia  alla
selvaggina  stanziale  e'  consentita  in  tutto  il territorio della
Liguria per tre giornate settimanali e precisamente:
          nella  provincia di Imperia nei giorni di sabato e domenica
e  in  un  terzo giorno a scelta, tra lunedi', mercoledi' e giovedi',
esclusa la zona Alpi;
          nelle  province di Genova, Savona e La Spezia in tre giorni
a  scelta  del  cacciatore,  fermo restando il silenzio venatorio nei
giorni di martedi' e venerdi'.
    Per  la  zona  faunistica  delle  Alpi resta valida la competenza
della provincia ai sensi del successivo punto 1.5.
    Nelle dette giornate, fisse o a scelta, e' altresi' consentita la
caccia  alla  selvaggina migratoria, sia da appostamento che in forma
vagante;
        b) dal  1  ottobre  al  29 novembre  2001  sulla  base  delle
consuetudini  venatorie  locali  e  delle  osservazioni relative alle
annate precedenti, la caccia alla selvaggina migratoria e' consentita
ferma  restando  l'esclusione  nei  giorni martedi' e venerdi' per le
ulteriori  due giornate settimanali in tutto il territorio regionale,
su  conformi  disposizioni  emanate dalle province, esclusivamente se
praticata da appostamento;
        c) non  sono  mai  consentite  ne'  la posta ne' la caccia da
appostamento,  sia  temporaneo  sia fisso, sotto qualsiasi forma alla
beccaccia e al beccaccino.
    L'attivita'  venatoria  alla  beccaccia  si  intende  praticabile
esclusivamente dal sorgere del sole al tramonto in forma vagante;
        d) dal  1  dicembre  2001 al 31 gennaio 2002 e' consentita la
caccia,  sia  da  appostamento  che in forma vagante con l'impiego di
cani,   alla  selvaggina  migratoria  per  complessive  tre  giornate
settimanali a scelta del cacciatore, ad esclusione del martedi' e del
venerdi'  e di eventuali ulteriori limitazioni. E' fatto salvo quanto
successivamente  disposto  per  la  caccia alla volpe, al fagiano, al
cinghiale e ad altri ungulati.
      1.2.  Specie  cacciabili  e  relativi  periodi  di  caccia: nei
periodi  di  tempo  di  cui al punto 1.1. sono cacciabili le seguenti
specie:
        a) dal  16 settembre  al  9 dicembre  2001:  starna,  pernice
rossa, lepre comune, coniglio selvatico.
    Le  province, tenuto conto della consistenza faunistica e sentite
le  indicazioni  degli  ambiti  territoriali di caccia (A.T.C). e dei
comprensori  alpini  (C.A.),  possono prolungare il periodo di caccia
alle specie stanziali fino al 31 dicembre 2001;
        b) dal  16 settembre  al  31 dicembre 2001: quaglia, tortora,
merlo e allodola;
        c) dal  16 settembre  2001  al 31 gennaio 2002: cesena, tordo
bottaccio,   tordo   sassello,  germano  reale,  gallinella  d'acqua,
pavoncella,   colombaccio,  beccaccia,  beccaccino,  fagiano,  volpe,
alzavola,   canapiglia,   fischione,  codone,  marzaiola,  mestolone,
moriglione,  moretta,  folaga,  cornacchia  nera,  cornacchia grigia,
ghiandaia, gazza;
        d) dal  1  ottobre  al  29 novembre  2001:  fagiano  di monte
(limitatamente ai soggetti maschi);
      Caccia alla volpe:
        e'  consentita ai singoli cacciatori dal 16 settembre 2001 al
31 gennaio  2002  in  ogni  giornata  aperta alla caccia. Nel periodo
compreso  tra  il  15 dicembre 2001 ed il 31 gennaio 2002 puo' essere
consentita   la  caccia  a  squadre,  con  specifiche  autorizzazioni
nominative  rilasciate  dalle  province,  alle  squadre appositamente
costituite,  con l'impiego di ausiliari, in localita' determinate, ed
in ogni giornata aperta alla caccia.
      Caccia alla pernice rossa ed alla starna:
        per  la  pernice  rossa  e  la  starna  le  province  possono
determinare limitazioni relative ad aree e periodi di caccia.
      Caccia al fagiano di monte:
        le   amministrazioni  provinciali  di  Savona  e  di  Imperia
determinano,  sulla  base  di  appositi  censimenti  di  campagna, il
contingente  del  fagiano  di  monte  che  puo'  essere  abbattuto in
relazione  alla  consistenza  faunistica  presente  sul  territorio e
determinano le modalita' di denunzia dei capi abbattuti ai fini della
sospensione del prelievo.
      1.3.   Specie   vietate  per  insufficiente  o  non  dimostrata
consistenza faunistica:
        pernice  bianca,  lepre  bianca,  coturnice,  cervo,  daino e
camoscio,  ad  esclusione  per  il  daino  delle province di Genova e
Savona, e per il camoscio della provincia di Imperia.
      1.4. Prelievo venatorio del cinghiale e degli altri ungulati:
        a) cinghiale:   il   prelievo   venatorio  del  cinghiale  e'
consentito  nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, secondo
le  norme regolamentari emanate dalle province e sino all'esaurimento
dei  contingenti di abbattimento dalle stesse stabiliti, nei seguenti
periodi:
          dal  16 settembre  al  16 dicembre 2001 per la provincia di
Imperia;
          dal  1  ottobre  al  31 dicembre  2001  per  le province di
Genova,  Savona  e  La  Spezia,  con facolta' delle medesime di poter
variare  le  date  di  apertura e di chiusura, ai sensi dell'Art. 18,
comma 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (norme per la protezione
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);
        b) altri   ungulati:   il   prelievo  venatorio  degli  altri
ungulati,   e'   attuabile  esclusivamente  in  forma  selettiva.  Le
province,  ai  sensi  dell'Art.  35, comma 2 della legge regionale n.
29/1994  e  successive  modifiche,  approvano  gli eventuali piani di
abbattimento  selettivi  indicanti i periodi di prelievo nel rispetto
dell'arco  temporale  di  cui  all'Art.  18,  comma  2 della legge n.
157/1992.
      1.5. Zona delle Alpi:
        l'esercizio  della caccia nella zona faunistica delle Alpi e'
consentito  dal  16 settembre  2001  al  31 gennaio  2002 su conformi
disposizioni emanate dalle province ai sensi del comma 4 dell'Art. 47
della  legge  regionale n. 29/1994 come introdotto dall'Art. 10 della
presente legge.
      1.6. Orario di caccia:
        la  caccia e' consentita da un'ora prima del sorgere del sole
sino  al  tramonto  secondo  l'orario di seguito riportato per l'anno
2001:
          dal  16 settembre  al  30 settembre dalle ore 6,15 alle ore
19,15 (ora legale);
          dal  1  ottobre  al  15 ottobre  dalle  ore  6,45  alle ore
18,45 (ora legale);
          dal  16 ottobre  al  31 ottobre  dalle ore 7 alle ore 18,30
(ora legale);
          dal   1   novembre  al  15 novembre  dalle  ore  6,15  alle
ore 17,15;
          dal   16 novembre   al  30 novembre  dalle  ore  6,30  alle
ore 17,00;
          dal   1   dicembre  al  15 dicembre  dalle  ore  6,45  alle
ore 16,45;
          dal 16 dicembre al 31 dicembre dalle ore 7 alle ore 17;
        per l'anno 2002:
          dal 1 gennaio al 15 gennaio dalle ore 7,15 alle ore 17,15;
          dal 16 gennaio al 31 gennaio dalle ore 7 alle ore 17,30.
      1.7. Caccia con l'arco e con il falco:
        la  caccia  con  il falco e' consentita esclusivamente per le
localita',  le  specie, i modi ed i giorni nei quali e' consentito il
cane  da  ferma,  in conformita' a quanto previsto dall'Art. 31 della
legge  regionale  n.  29/1994.  L'uso  dell'arco e' consentito per le
localita',  i  modi  ed  i  giorni  nei quali e' consentito l'uso del
fucile.
      1.8. Allenamento cani:
        a) l'allenamento  dei  cani  nel  territorio  da aprirsi alla
caccia,  puo'  essere  condotto  dal  15 agosto  al 9 settembre 2001,
esclusi  i  giorni di martedi' e venerdi' da un'ora prima del sorgere
del sole sino al tramonto;
        b) l'addestramento  dei  cani  per  la caccia al cinghiale e'
regolamentato  dalle  province,  fermo restando quanto stabilito alla
lettera a).
      1.9. Carniere massimo:
        per  ogni  giornata  di  caccia  ciascun  cacciatore non puo'
abbattere  o  catturare  un numero di selvatici maggiore di quelli di
seguito specificati:
        a) Selvaggina stanziale:
          fagiano, starna, pernice rossa, lepre: complessivamente due
capi,  dei  quali  una sola pernice rossa, una sola starna e una sola
lepre;
          fagiano di monte: un capo.
        b) Selvaggina migratoria:
          venti  capi  complessivamente  con  il limite di: allodola:
otto  capi; colombaccio: dieci capi; beccaccia: tre capi; beccaccino:
due    capi;   germano   reale,   gallinella   d'acqua,   pavoncella:
complessivamente   cinque   capi;  alzavola,  canapiglia,  fischione,
codone,    marzaiola,   mestolone,   moriglione,   moretta,   folaga:
complessivamente  due capi; cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza
e ghiandaia: venti capi per specie.
    2.  Ciascun cacciatore non puo' abbattere, nel corso di un'intera
annata  venatoria,  un  numero  di  selvatici maggiore  di  quello di
seguito specificato:
      fagiano:   venti   capi;   lepre,   pernice   rossa  e  starna:
complessivamente otto capi.
    E'  vietato esercitare l'attivita' venatoria alle specie di fauna
selvatica  non comprese nell'elenco di cui al presente articolo ed al
di fuori degli orari e dei periodi consentiti.