(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 9 del
                          5 settembre 2001)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
         Individuazione del perimetro del parco di Portofino

    1. In deroga a quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'Art. 18 della
legge   regionale  22 febbraio  1995,  n.  12  (riordino  delle  aree
protette),  come  modificata dalla legge regionale 21 aprile 1995, n.
32,  il  perimetro del parco naturale regionale di Portofino e quello
dell'area  ad  esso  contigua  sono  individuati  dalla Regione nella
cartografia   alla   scala  1:25.000  allegata  alla  presente  legge
(Allegato A).
    2. Per effetto della perimetrazione di cui al comma 1:
      a) sono  ricompresi  nel  parco  di  Portofino  i territori ivi
individuati  appartenenti  ai  comuni  di  Camogli,  Portofino, Santa
Margherita Ligure;
      b) costituiscono  aree  contigue  del  parco  i  territori  ivi
individuati  appartenenti  ai  comuni  di  Camogli,  Santa Margherita
Ligure, Rapallo, Zoagli, Chiavari.
    3.  I  comuni di Rapallo, Zoagli e Chiavari, in quanto i relativi
territori non sono ricompresi nel parco come perimetrato ai sensi del
comma  1,  partecipano  all'attivita' degli organi dell'Ente parco di
Portofino  con  esclusivo  riferimento alle questioni che coinvolgano
direttamente  le  rispettive  aree  contigue.  Lo  statuto  dell'Ente
disciplina in dettaglio le modalita' di tale partecipazione.
    4. L'Ente parco di Portofino e' tenuto all'adozione del piano del
parco, a norma dell'Art. 18, commi da 1 a 4, della legge regionale n.
12/1995  e  successive  modifiche,  entro  il  termine  perentorio di
sessanta  giorni  decorrente  dall'entrata  in  vigore della presente
legge.
    5.  Nelle  aree che, per effetto della perimetrazione compiuta al
comma  1,  risultano esterne al parco naturale regionale, decadono ad
ogni effetto le misure di salvaguardia previste dall'Art. 47, commi 6
e 7 della legge regionale n. 12/1995.