(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 9 del 5 settembre 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Individuazione del perimetro del parco di Portofino 1. In deroga a quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'Art. 18 della legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (riordino delle aree protette), come modificata dalla legge regionale 21 aprile 1995, n. 32, il perimetro del parco naturale regionale di Portofino e quello dell'area ad esso contigua sono individuati dalla Regione nella cartografia alla scala 1:25.000 allegata alla presente legge (Allegato A). 2. Per effetto della perimetrazione di cui al comma 1: a) sono ricompresi nel parco di Portofino i territori ivi individuati appartenenti ai comuni di Camogli, Portofino, Santa Margherita Ligure; b) costituiscono aree contigue del parco i territori ivi individuati appartenenti ai comuni di Camogli, Santa Margherita Ligure, Rapallo, Zoagli, Chiavari. 3. I comuni di Rapallo, Zoagli e Chiavari, in quanto i relativi territori non sono ricompresi nel parco come perimetrato ai sensi del comma 1, partecipano all'attivita' degli organi dell'Ente parco di Portofino con esclusivo riferimento alle questioni che coinvolgano direttamente le rispettive aree contigue. Lo statuto dell'Ente disciplina in dettaglio le modalita' di tale partecipazione. 4. L'Ente parco di Portofino e' tenuto all'adozione del piano del parco, a norma dell'Art. 18, commi da 1 a 4, della legge regionale n. 12/1995 e successive modifiche, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dall'entrata in vigore della presente legge. 5. Nelle aree che, per effetto della perimetrazione compiuta al comma 1, risultano esterne al parco naturale regionale, decadono ad ogni effetto le misure di salvaguardia previste dall'Art. 47, commi 6 e 7 della legge regionale n. 12/1995.