(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 9 del 5 settembre 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche di norme 1. Nell'Art. 2, comma 1 della legge regionale 25 gennaio 1993, n. 5 (individuazione dell'itinerario escursionistico denominato "Alta via dei Monti Liguri" e disciplina delle relative attrezzature), la lettera b) e' cosi' sostituita: "b) dagli itinerari di raccordo e collegamento che abbiano particolare interesse ai fini escursionistici;". 2. Il comma 3, dell'Art. 3 della legge regionale n. 5/1993 e' cosi' sostituito: "3. L'associazione Alta via dei Monti Liguri di cui all'Art. 10 e' depositaria della mappatura completa di tutti gli itinerari facenti parte del sistema Alta Via. Entro il 31 dicembre di ogni anno l'associazione da comunicazione alla giunta regionale delle variazioni apportate alla mappatura degli itinerari.". 3. Il comma 2, dell'Art. 6 della legge regionale n. 5/1993 e' cosi' sostituito: "2. Per i compiti di cui al presente articolo la provincia si avvale anche del servizio volontario di vigilanza ecologica disciplinato dalla legge regionale 2 maggio 1990, n. 30 (disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica), nonche' delle guardie volontarie di cui alla lettera b), del comma 1, dell'Art. 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).". 4. Il comma 2, dell'Art. 10 della legge regionale n. 5/1993 e' cosi' sostituito: "2. In particolare l'associazione deve garantire lo svolgimento dei seguenti compiti: a) la predisposizione delle convenzioni per la gestione delle strutture connesse all'AVML, sulla base di uno schema tipo approvato dalla giunta regionale; b) la promozione e la diffusione dell'AVML e delle relative norme di comportamento; c) la realizzazione del catasto dei sentieri esistenti e l'individuazione di percorsi nuovi o alternativi da includere nel sistema escursionistico dell'AVML; d) le attivita' di valorizzazione e di miglioramento della rete escursionistica dell'AVML, comprese le strutture ricettive, anche attraverso la definizione di proposte da sottoporre agli enti competenti in materia. Per la realizzazione di quanto previsto dalle lettere c) e d), l'associazione AVML si avvale della collaborazione delle associazioni ambientaliste, escursionistiche e venatorie interessate e degli ambiti territoriali di caccia.". 5. Nell'articolo 10-bis della legge regionale n. 5/1993, come inserito dalla legge regionale 1 marzo 1996, n. 11, sono aggiunti i seguenti commi: "2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati all'associazione nella misura dell'ottanta per cento al momento dell'approvazione del programma e nella misura del restante venti per cento al momento del rendiconto delle spese sostenute per l'attuazione del programma stesso. 3. L'associazione presenta il proprio rendiconto, che potra' contenere anche spese di carattere straordinario e amministrativo, alla Regione entro il 28 febbraio di ogni anno.".