(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 9 del
                          5 settembre 2001)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                         Modifiche di norme
    1. Nell'Art. 2, comma 1 della legge regionale 25 gennaio 1993, n.
5  (individuazione  dell'itinerario  escursionistico denominato "Alta
via  dei  Monti Liguri" e disciplina delle relative attrezzature), la
lettera b) e' cosi' sostituita:
      "b)  dagli  itinerari  di  raccordo  e collegamento che abbiano
particolare interesse ai fini escursionistici;".
    2.  Il  comma  3,  dell'Art. 3 della legge regionale n. 5/1993 e'
cosi' sostituito:
      "3. L'associazione Alta via dei Monti Liguri di cui all'Art. 10
e'  depositaria  della  mappatura  completa  di  tutti  gli itinerari
facenti parte del sistema Alta Via. Entro il 31 dicembre di ogni anno
l'associazione   da   comunicazione   alla   giunta  regionale  delle
variazioni apportate alla mappatura degli itinerari.".
    3.  Il  comma  2,  dell'Art. 6 della legge regionale n. 5/1993 e'
cosi' sostituito:
      "2.  Per  i compiti di cui al presente articolo la provincia si
avvale   anche   del   servizio  volontario  di  vigilanza  ecologica
disciplinato  dalla  legge regionale 2 maggio 1990, n. 30 (disciplina
del  servizio  volontario  di  vigilanza  ecologica),  nonche'  delle
guardie  volontarie di cui alla lettera b), del comma 1, dell'Art. 27
della  legge  11 febbraio 1992, n. 157 (norme per la protezione della
fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).".
    4.  Il  comma  2, dell'Art. 10 della legge regionale n. 5/1993 e'
cosi' sostituito:
      "2. In particolare l'associazione deve garantire lo svolgimento
dei seguenti compiti:
        a) la predisposizione delle convenzioni per la gestione delle
strutture  connesse all'AVML, sulla base di uno schema tipo approvato
dalla giunta regionale;
        b) la  promozione  e la diffusione dell'AVML e delle relative
norme di comportamento;
        c) la  realizzazione  del  catasto  dei  sentieri esistenti e
l'individuazione  di  percorsi  nuovi  o alternativi da includere nel
sistema escursionistico dell'AVML;
        d) le  attivita'  di  valorizzazione e di miglioramento della
rete  escursionistica  dell'AVML,  comprese  le  strutture ricettive,
anche  attraverso  la definizione di proposte da sottoporre agli enti
competenti in materia.
    Per  la  realizzazione  di quanto previsto dalle lettere c) e d),
l'associazione AVML si avvale della collaborazione delle associazioni
ambientaliste,  escursionistiche  e  venatorie  interessate  e  degli
ambiti territoriali di caccia.".
    5.  Nell'articolo  10-bis  della  legge regionale n. 5/1993, come
inserito  dalla  legge regionale 1 marzo 1996, n. 11, sono aggiunti i
seguenti commi:
      "2.   I   contributi   di   cui   al   comma   1  sono  erogati
all'associazione  nella  misura  dell'ottanta  per  cento  al momento
dell'approvazione del programma e nella misura del restante venti per
cento   al   momento   del   rendiconto  delle  spese  sostenute  per
l'attuazione del programma stesso.
      3.  L'associazione  presenta  il proprio rendiconto, che potra'
contenere  anche  spese  di carattere straordinario e amministrativo,
alla Regione entro il 28 febbraio di ogni anno.".