(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 10 del 10 ottobre 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO Si intende apposto per il decorso del termine di legge IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. Nell'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nell'Art. 1, commi 3 e 4 e dell'Art. 9 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), nonche' dell'Art. 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86 (norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari) e dell'Art. 9 della convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503 (ratifica ed esecuzione delle convenzioni relative alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, con allegati, adottata a Berna il 19 settembre 1979), la presente legge regionale detta disposizioni per il prelievo in deroga, ai sensi dell'Art. 9 della direttiva comunitaria n. 79/409 del 2 aprile 1979 e successive modifiche ed integrazioni, per l'annata 2001.