(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 10 del
                          10 ottobre 2001)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                  Si intende apposto per il decorso
                        del termine di legge
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.  Nell'ambito  di  applicazione  delle  disposizioni  contenute
nell'Art.  1, commi 3 e 4 e dell'Art. 9 della legge 11 febbraio 1992,
n. 157 (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per
il prelievo venatorio), nonche' dell'Art. 9 della legge 9 marzo 1989,
n.  86  (norme  generali sulla partecipazione dell'Italia al processo
normativo  comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi
comunitari) e dell'Art. 9 della convenzione di Berna del 19 settembre
1979,  resa  esecutiva  con  legge 5 agosto 1981, n. 503 (ratifica ed
esecuzione  delle  convenzioni relative alla conservazione della vita
selvatica  e dell'ambiente naturale in Europa, con allegati, adottata
a  Berna  il  19 settembre  1979),  la presente legge regionale detta
disposizioni  per  il  prelievo in deroga, ai sensi dell'Art. 9 della
direttiva  comunitaria  n.  79/409  del  2 aprile  1979  e successive
modifiche ed integrazioni, per l'annata 2001.