(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 11 del 14 novembre 2001) II CONSIGLIO REGIONALE Ha Approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Contributi regionali 1. La Regione concede contributi nella misura massima del cento per cento della somma ritenuta ammissibile per le spese di ripristino di cui alla lettera a) del comma 3 dell'art. 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 (nuova disciplina del fondo di solidarieta' nazionale) sostenute dai titolari delle aziende agricole associate che hanno subito danni alle infrastrutture interaziendali a causa delle avversita' atmosferiche dell'ottobre-novembre 2000. Qualora le risorse di cui alla presente legge non risultino sufficienti al soddisfacimento di tutte le domande ammissibili, il contributo regionale e' ridotto in misura proporzionale alle disponibilita'. 2. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 1, i seguenti soggetti: a) consorzi di miglioramento fondiario formalmente costituiti con atto notarile; b) cooperative agricole costituite ai sensi della legislazione sulla cooperazione; c) societa' semplici di cui all'art. 2251 del codice civile costituite fra imprenditori agricoli; d) associazioni di imprenditori agricoli che gestiscono in forma associata viabilita' interpoderale e/o impianti irrigui al servizio di una pluralita' di aziende agricole, anche se non formalmente costituite. 3. Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, i contributi sono liquidati al legale rappresentante del soggetto richiedente, e, nel caso di cui alla lettera d), i contributi sono liquidati alla persona a cui e' stata conferita la presidenza o la direzione dell'associazione quale risulta da apposita scrittura privata con sottoscrizioni autenticate, da allegare alla domanda di contributo. 4. I soggetti aventi titolo devono presentare alla Regione domanda di contributo entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con i seguenti allegati: a) computo metrico per piccoli lavori fino a trenta milioni e perizia asseverata per richieste di contributo superiori ai trenta milioni; b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' il cui contenuto e' stabilito con apposito provvedimento amministrativo regionale da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale regionale della Regione Liguria entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge; c) rendicontazione delle spese sostenute; d) eventuale ulteriore documentazione integrativa, anche fotografica, di cui gli interessati siano in possesso. 5. Le verifiche e gli accertamenti di competenza regionale devono essere effettuati entro i termini seguenti: a) per i lavori gia' eseguiti, la Regione effettua le verifiche e gli accertamenti entro quarantacinque giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande e provvede alla liquidazione dei contributi entro i successivi trenta giorni; b) per gli interventi da eseguire o in via di completamento, che dovranno essere terminati entro sei mesi dalla scadenza di presentazione delle domande, salvo eventuali proroghe per giustificati motivi, la Regione effettua le verifiche e gli accertamenti entro quarantacinque giorni dalla domanda di collaudo da parte degli interessati e provvede alla liquidazione dei contributi entro i successivi trenta giorni.