(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della
             Regione Liguria n. 11 del 14 novembre 2001)
                       II CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha Approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                        Contributi regionali
    1.  La  Regione concede contributi nella misura massima del cento
per cento della somma ritenuta ammissibile per le spese di ripristino
di  cui  alla  lettera  a)  del  comma  3  dell'art.  3  della  legge
14 febbraio  1992, n. 185 (nuova disciplina del fondo di solidarieta'
nazionale)  sostenute  dai  titolari delle aziende agricole associate
che  hanno  subito  danni  alle infrastrutture interaziendali a causa
delle  avversita' atmosferiche dell'ottobre-novembre 2000. Qualora le
risorse  di  cui  alla  presente  legge  non risultino sufficienti al
soddisfacimento  di  tutte  le  domande  ammissibili,  il  contributo
regionale e' ridotto in misura proporzionale alle disponibilita'.
    2.  Possono  beneficiare  dei  contributi  di  cui  al comma 1, i
seguenti soggetti:
      a) consorzi  di  miglioramento fondiario formalmente costituiti
con atto notarile;
      b) cooperative  agricole costituite ai sensi della legislazione
sulla cooperazione;
      c) societa'  semplici  di  cui  all'art. 2251 del codice civile
costituite fra imprenditori agricoli;
      d) associazioni  di  imprenditori  agricoli  che  gestiscono in
forma  associata  viabilita'  interpoderale  e/o  impianti irrigui al
servizio  di  una  pluralita'  di  aziende  agricole,  anche  se  non
formalmente costituite.
    3.  Nei  casi  di  cui  alle  lettere  a), b) e c) del comma 2, i
contributi  sono  liquidati  al  legale  rappresentante  del soggetto
richiedente,  e,  nel  caso di cui alla lettera d), i contributi sono
liquidati  alla  persona  a cui e' stata conferita la presidenza o la
direzione  dell'associazione  quale  risulta  da  apposita  scrittura
privata  con  sottoscrizioni autenticate, da allegare alla domanda di
contributo.
    4.  I  soggetti  aventi  titolo  devono  presentare  alla Regione
domanda di contributo entro il termine di trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con i seguenti allegati:
      a) computo  metrico  per piccoli lavori fino a trenta milioni e
perizia  asseverata  per  richieste di contributo superiori ai trenta
milioni;
      b) dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di  notorieta' il cui
contenuto  e'  stabilito  con  apposito  provvedimento amministrativo
regionale  da  pubblicarsi  nel  Bollettino Ufficiale regionale della
Regione  Liguria  entro  quindici giorni dall'entrata in vigore della
presente legge;
      c) rendicontazione delle spese sostenute;
      d) eventuale   ulteriore   documentazione   integrativa,  anche
fotografica, di cui gli interessati siano in possesso.
    5. Le verifiche e gli accertamenti di competenza regionale devono
essere effettuati entro i termini seguenti:
      a) per i lavori gia' eseguiti, la Regione effettua le verifiche
e  gli accertamenti entro quarantacinque giorni dal termine ultimo di
presentazione   delle   domande  e  provvede  alla  liquidazione  dei
contributi entro i successivi trenta giorni;
      b) per  gli  interventi  da eseguire o in via di completamento,
che  dovranno  essere  terminati  entro  sei  mesi  dalla scadenza di
presentazione   delle   domande,   salvo   eventuali   proroghe   per
giustificati   motivi,   la  Regione  effettua  le  verifiche  e  gli
accertamenti entro quarantacinque giorni dalla domanda di collaudo da
parte  degli  interessati e provvede alla liquidazione dei contributi
entro i successivi trenta giorni.