(Pubblicata nel s.s. n. 4 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 106 del 31 dicembre 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. L'art. 2, primo comma, lettera a) viene sostituito dal seguente: "a) materiale tiflodidattico e sussidi informatici, non previsti dal nomenclatore tariffario delle protesi, diretto al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni approvato dal Ministero della sanita', il cui costo unitario superi lire 500.000" per i fanciulli ed i giovani frequentanti le scuole comuni di ogni ordine e grado della Regione.