(Pubblicata nel s.s. n. 4 al Bollettino ufficiale
         della Regione Calabria n. 106 del 31 dicembre 2001)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    1.  L'art.  2,  primo  comma,  lettera  a)  viene  sostituito dal
seguente:  "a)  materiale  tiflodidattico  e sussidi informatici, non
previsti  dal  nomenclatore  tariffario  delle  protesi,  diretto  al
recupero  funzionale  e  sociale  dei soggetti affetti da minorazioni
approvato  dal  Ministero della sanita', il cui costo unitario superi
lire  500.000"  per  i  fanciulli ed i giovani frequentanti le scuole
comuni di ogni ordine e grado della Regione.